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“Scavalco condiviso” e approvazione dei documenti contabili. Principio di diritto della Sezione delle Autonomie

L’istituto dello scavalco condiviso, in quanto comporta oneri finanziari anche a carico dell’ente utilizzatore, vada ricompreso o meno tra le fattispecie di utilizzo del personale da assoggettare alla disciplina sanzionatoria.

La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 10 del 29 maggio 2020 risponde alla domanda della Sezione remittente (Corte dei conti Regione Siciliana, deliberazione n.8/2020) “se l’istituto dello scavalco condiviso, in quanto comporta oneri finanziari anche a carico dell’ente utilizzatore, vada ricompreso o meno tra le fattispecie di utilizzo del personale da assoggettare alla disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 9, comma  1-quinquies, del d.l. 24  giugno 2016 n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160”.

Principio di diritto

Dopo aver ricostruito la giurisprudenza in materia la Sezione delle Autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto «Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge24 giugno 2016,n.113, convertito dalla legge 7 agosto2016 n.160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso”disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1,  comma  124,della  legge 30  dicembre  2018, n.  145, anche  nel  caso  comporti  oneri  finanziari  a carico dell’ente utilizzatore».


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