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Il rimprovero dei giudici contabili in caso di mancata pubblicazione dei dati finanziari

La questione posta all’attenzione dei giudici contabili ha riguardato la mancata pubblicazione dei dati sia relativi ai tempi medi di pagamento sia sulla consistenza dei debiti commerciali e del numero di imprese interessate, risultando pubblicato solo l’anno 2018 mentre gli anni 2017 e 2019 i dati risultavano omessi. Qui di seguito le considerazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Basilicata, contenute nella deliberazione n.35/2020.

Le indicazioni della legge e le sanzioni

La mancata pubblicazione rileva in termini di violazione degli artt. 2 e 33 del d.lgs. n. 33/2013 per l’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’indice trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti degli anni 2017 e 2019 afferenti agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, e dei dati relativi agli esercizi 2017 e 2019 dei debiti e del numero di imprese creditrici, né il Comune ha fornito utili indicazioni che potessero giustificare il grave vulnus arrecato al principio di trasparenza.

In particolare, gli artt. 2 e 33 del d.lgs. n. 33/2013 impongono alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 la pubblicazione delle predette informazioni nella sotto-sezione <<pagamenti dell’amministrazione>> all’interno della sezione <<amministrazione trasparente>> (allegato A del d.lgs. n. 33/2013). Si tratta, in altri termini, di un obbligo posti a carico degli enti in quanto strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell’agire amministrativo ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

La pubblicazione di documenti e di dati della PA ha la funzione di consentire a chiunque di accedere a una serie di informazioni indispensabili per conoscere in concreto l’operato degli organi pubblici in un’ottica di amministrazione trasparente al servizio del cittadino, sicché, la trasparenza assume anche la finalità di contrasto alla cattiva amministrazione e alla corruzione (tra le tante Cons. Stato Sez. III, 06/03/2019, n. 1546).

Pertanto, la mancata divulgazione delle informazioni che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare viola il principio di open governament del d.lgs. n. 33/2013, minando il rapporto tra privato-cittadino e amministrazione perché non consente al primo la formazione di un autonomo bagaglio conoscitivo necessario per la valutazione critica dell’azione amministrativa. Infatti, la rappresentazione dei dati relativi all’ammontare dei debiti e alla capacità di smaltimento degli impegni è un termometro che il legislatore considera significativo ai fini della valutazione dell’efficienza della struttura amministrativa nella fase di gestione della spesa; sicchè, la tempestività dei pagamenti è indice di sana gestione e, secondo la visione eurounitaria (direttiva 2011/7/UE), garantisce il corretto funzionamento del mercato interno.

In tale contesto la pubblicità è il veicolo dei dati statistici e informatici degli enti territoriali con funzione di garanzia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di prevenzione delle condotte corruttive e di insana gestione.

Il rilievo sostanziale attribuito dal legislatore alla trasparenza viene preservato attraverso l’art. 46 del “Decreto trasparenza”, il quale identifica nella violazione degli obblighi di pubblicazione il presupposto di un’eventuale responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile a carico del dirigente-funzionario inadempiente. In tale ipotesi la funzione della Corte è quella di accertare la violazione, mentre è affidato all’amministrazione il compito di individuare il responsabile e contestare l’eventuale comportamento illecito.

Conclusioni

Proprio a fronte del potere attribuito alla Corte, con la deliberazione è stato accertato l’inadempimento dell’ente con il conseguente obbligo di pubblicazione dei dati mancanti entro il termine di sessanta giorni, e la pubblicazione dovrà riguardare sia l’indice trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti, sia dei dati dei debiti e del numero di imprese creditrici. L’ente dovrà quindi nei termini indicati effettuare le pubblicazioni richieste e dare successivo riscontro dell’avvenuto adempimento.


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