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La distribuzione delle risorse per gli enti locali nel DL Rilancio e la formazione del bilancio di previsione (seconda parte)

Sulla base delle stime attualmente elaborate dall’ANCI, è possibile proiettare le minori entrate attese da parte degli enti locali, con un certo grado di approssimazione, al fine di poter verificare gli effetti sul redigendo bilancio di previsione.

Sulla base delle stime attualmente elaborate dall’ANCI, è possibile proiettare le minori entrate attese da parte degli enti locali, con un certo grado di approssimazione, al fine di poter verificare gli effetti sul redigendo bilancio di previsione.

Entrate tributarie

La stima effettuata dall’ANCI potrebbe aiutare ad avere una stima della perdita delle entrate in proiezione (crediti inesigibili e perdita di entrate quantitative), così stimate le più significative:

Entrate extratributarie

 Anche per le entrate extratributarie l’analisi dell’ANCI ci conduce a stimare la possibile perdita di gettito nei bilanci comunali, nel modo seguente.

Redazione del bilancio di previsione

Stabilite le perdite di entrate prospettiche, nella situazione attuale è impossibile stabilire la collocazione di quelle fornite dallo Stato e riferite ai servizi fondamentali degli enti locali.

La difficoltà è duplice, da un lato ad oggi è impossibile procedere alla riduzione delle entrate in assenza di indicazioni sulla collocazione nelle varie voci del d.l. 34/2020 che si sapranno solo dopo il 10 luglio prossimo se si dovesse procedere da calendario. La stessa ANCI critica la rubrica dell’art.106 denominata “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” in quanto in questo modo riduce il perimetro delle reali riduzioni delle entrate degli enti locali. Infatti, sarebbe inaccettabile la riduzione dell’intervento statale alle sole “funzioni fondamentali” degli enti locali. Nel caso dei Comuni, infatti, la spesa per funzioni fondamentali è valutabile intorno al 70% della spesa totale e le spese per cultura, ambiente, sviluppo locale e sport, ad esempio, non sono considerate “fondamentali” nell’ordinamento vigente.

Dall’altro lato, anche conosciuta la ripartizione effettuata il 10 luglio prossimo, nessuna garanzia sulla possibile verifica che sarà effettuata entro il successivo conto consuntivo 2020, con il rischio di restituire parte delle somme ricevute o, al contrario, ricevere risorse nell’anno successivo di quello in cui l’ente ha necessità.

Al fine di evitare l’agonia del prolungamento dell’esercizio provvisorio, gli enti potrebbero procedere secondo le stime già previste nel bilancio di esercizio 2020 e 2021 formulato per gli enti in esercizio provvisorio l’anno precedente in assenza dell’emergenza Covid-19, per popi procedere quanto le risorse e le destinazioni saranno certe, alla riduzione degli accertamenti delle entrate con successive variazioni di bilancio.


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