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Enti, largo ai dirigenti a contratto
DECRETO FISCALE/ Gli emendamenti approvati alla camera sconfessano la Consulta

Dirigenza a contratto degli enti locali, le percentuali di assunzioni aumentano dall’8% ad almeno il 10%, con estesissime possibilità di deroga.
Gli emendamenti presentati al decreto fiscale ampliano per comuni e province la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato e, soprattutto, con una disposizione «transitoria» discutibile, di confermare anche in deroga a qualsiasi limite i dirigenti esterni già in servizio.
L’esempio della sanatoria dei dirigenti a contratto presso le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane, come era prevedibile, ha fatto breccia anche negli enti locali, per altro da sempre contrari alle limitazioni quantitative alle assunzioni dei dirigenti a termine, imposte prima dal dlgs 150/2009 e poi in parte ampliate dall’articolo 6 de dlgs 141/2011.

Nonostante la crisi e le difficoltà occupazionali di tutti i settori del paese, sembra che sia indispensabile per le amministrazioni pubbliche assicurarsi le prestazioni lavorative dei dirigenti fiduciari, nonostante le sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla 103/2007, le abbiano considerato incompatibili col sistema ordinamentale.
Dunque, l’emendamento modifica il testo dell’articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001, e «arrotonda» dall’8 al 10% della dotazione organica dirigenziale la quota di dirigenti a tempo determinato che gli enti locali possono assumere. Tuttavia, i comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti sono beneficiati di una percentuale doppia: il 20%. I comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti e inferiore ai 250 mila invece, facoltativamente possono incrementare la percentuale dal 10 al 13%. L’incremento pare destinato a erodere le possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Infatti, l’ulteriore 3% andrà «a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato». Insomma, non solo assumere dirigenti a contratto consumerà risorse per il tetto assoluto alla spesa e quello specificamente destinato alle assunzoni a tempo determinato, ma la spesa andrà considerata come se erogata per assunzioni a tempo indeterminato e, dunque, incidere sul limite del 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente.
La percentuale-base del 10%, a ben vedere, varrà solo per province e comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti.
L’emendamento, però, porta con sé l’aggiramento dell’intento della riforma Brunetta di contenere l’abuso oggettivo dell’utilizzo di dirigenti a contratto negli enti locali, che spesso hanno assunto dirigenti a termine per quote ben superiori al 10%, molte volte vicine al 100%, in totale contrasto con le indicazioni della Consulta. Dunque, si consente di rinnovare «per una sola volta» tutti i contratti dirigenziali a termine in scadenza entro il 31/12/2012, a condizione di adottare un provvedimento che con specifica motivazione dimostri l’indispensabilità del rinnovo per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni essenziali.
Ancora una volta, torna il concetto di «funzioni essenziali», senza che esse però vengano definite. La deroga ai limiti percentuali consiste, nella sostanza, in una gentile concessione a tutte le amministrazioni comunali e provinciali in scadenza, nelle quali i dirigenti a contratto avrebbero dovuto lasciare gli incarichi definitivamente, se si fosse applicato rigorosamente (come richiederebbe la Consulta) il limite percentuale disposto dalla legge.
Grazie all’emendamento, tutti i comuni potranno motivare, più o meno sommariamente, l’indispensabilità di incarichi dirigenziali a contratto, che, paradossalmente, dovrebbero essere invece in ogni caso ridotti, visto che l’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 impone di contenere non solo il personale a tempo determinato (che ai sensi dell’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 comunque non possono superare, per spesa, il 50% del 2009), ma di diminuire l’incidenza percentuale dei dirigenti rispetto al rimanente personale.
Anche questi rinnovi consumeranno le risorse per assumere personale a tempo indeterminato, come unico scotto a questa sorta di sanatoria della dirigenza fiduciaria, molto ai limiti della legittimità costituzionale.
L’emendamento conclude indicando ai comuni che effettueranno i rinnovi dei dirigenti a contratto in deroga a qualsiasi limitazione percentuale di adottare atti di programmazione per assicurare a regime quello che, in realtà, da sempre la Consulta imporrebbe: il rispetto dei limiti percentuali previsti dalla legge. Poiché non è dato capire cosa si intenda per assicurazione «a regime» del rispetto dei limiti percentuali, sostanzialmente agli enti locali e ai dirigenti vicini alla politica è assicurato un altro quinquennio di incarichi. Per l’attuazione delle norme nel rispetto della Costituzione, ci sarà tempo.


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