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Razionalizzazione periodica delle società pubbliche. Le verifiche intestate ai giudici contabili

In sede di controllo sui piani di revisione delle società partecipate di un Comune laziale, la Sezione regionale del Lazio cerca di fare il punto sul quadro normativo di riferimento.

In sede di controllo sui piani di revisione delle società partecipate di un Comune laziale, la Sezione regionale del Lazio (deliberazione n.32/2020) cerca di fare il punto sul quadro normativo di riferimento.

Revisione straordinaria e ordinaria

Il D.lgs. n.175/2016 ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lett. a), TUSP), l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. Tale revisione straordinaria costituisce la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, da effettuarsi con cadenza annuale. Infatti, le disposizioni legislative prevedono che, fermo restando la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. La revisione straordinaria e quella periodica devono poi essere inviate alla Corte dei conti, rilevando gli enti le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (articolo 26, commi 4 e 5 del TULPS), di piani per il superamento di situazioni di crisi d’impresa (articolo 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (articolo 11, comma 3), etc., alcune delle quali riproducenti pregresse disposizioni normative (vd. articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

Il controllo dei giudici contabili

La Sezione laziale evidenzia come, l’art.20, comma3, del TULPS, preveda che gli enti locali nella revisione ordinaria delle proprie partecipazioni, effettuino la ricognizione entro il 31/12 di ogni anno e, se non detengono alcuna partecipazione lo debbono comunicare in ogni caso. La mancata adozione della ricognizione, ai sensi dell’art.20, comma 7, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Il Collegio contabile rileva come al di fuori di queste indicazioni, non vi sono altre indicazioni, ad esempio sulla natura, sui parametri e sull’esito del controllo da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Fermo restando quanto sopra, resta pur sempre ai giudici contabili un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare “il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, vale a dire la conformità fra il piano adottato dall’amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli articoli 20 e 24 del TUSP.

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del suddetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l’effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Sicuramente non può prospettarsi l’inefficacia del provvedimento di revisione delle partecipazioni, né l’applicazione analogica, ai piani di revisione straordinaria, delle sanzioni tipizzate dall’articolo 20, comma 7, del medesimo TUSP, previste nei soli casi di mancata adozione, a regime, dei piani di razionalizzazione periodica.

L’apparato sanzionatorio

Sulla base dell’esperienza della magistratura contabile in materia, è possibile precisare che, un esito negativo del controllo, può condurre, in primo luogo, all’adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione (imposta dall’articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell’invio all’organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria, l’adozione di misure correttive da parte dell’ente. In secondo luogo, in presenza di alcune irregolarità accertate in occasione della revisione delle partecipazioni societarie (ad esempio ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento) potrebbero essere “suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti” e, come tali, imporre l’adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall’articolo 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 e dall’articolo 1, commi, 3 e 7, del D.L. n. 174 del 2012.

Infine, il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione straordinaria e ordinaria ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell’assenza o, più probabilmente, dell’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000. In altri termini, in presenza di accertate irregolarità si potrebbe giungere, fermo restando l’ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, all’invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda.


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