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La Pa paga i debiti senza consultare l'Agenzia

di Luigi Lovecchio

Le verifiche preventive sono sospese fino al 31 agosto
Le verifiche degli enti pubblici sui pagamenti di somme maggiori di 5mila euro sono sospese fino alla fine di agosto. Questo significa che, in tutti i casi in cui non sia già arrivato l’ordine di pagamento dell’agenzia Entrate-Riscossione, l’ente deve sbloccare la procedura ed eseguire senz’altro il versamento. I pignoramenti dello stipendio in corso all’8 marzo scorso non possono proseguire. Il datore di lavoro deve dunque interrompere le trattenute che riprenderà a partire da settembre. Sono alcune delle conferme contenute nelle ultime Faq dell’Agenzia sul decreto Rilancio (Dl 34/2020).

In base all’articolo 152 del decreto Rilancio, i pignoramenti delle quote stipendiali sono sospesi, anche se avviati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 68, Dl 18/2020. Sono fatti salvi solo gli accantonamenti di somme già effettuati dal datore di lavoro. Si tratta di una deroga alla regola secondo cui le procedure esecutive iniziate prima della sospensione seguono il loro corso. Le Faq rilevano che le trattenute del sostituto d’imposta riprenderanno a partire da settembre, secondo le rate di legge.

Anche i controlli sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, previste dall’articolo 48 bis del Dpr 602/73, si interrompono fino alla fine di agosto. La norma opera altresì per le segnalazioni già eseguite dall’ente, alla sola condizione che non sia giunto l’ordine di pagamento dell’agente della riscossione. Ne consegue che la Pa dovrà corrispondere integralmente le somme dovute e, fino a tutto agosto, non dovrà consultare la posizione del beneficiario nei riguardi dell’Agenzia.

Una precisazione di interesse riguarda la ripresa dei pagamenti. La disciplina emergenziale stabilisce che le somme dovute devono essere versate in unica soluzione entro il mese di settembre. In proposito, le Faq confermano implicitamente che non viene meno la facoltà di dilazionare il debito, secondo le modalità ordinarie. Questo significa che se si è in presenza, ad esempio, di un accertamento scaduto ma mai dilazionato, sarà comunque ammissibile un piano di rientro, in base all’articolo 19 del Dpr 602/1973.

L’agenzia Entrate-Riscossione fa altresì notare che se il debitore ha in essere un piano di dilazione e non è in grado di versare tutte le rate sospese entro settembre, lo stesso potrà beneficiare del raddoppio a dieci rate non pagate della soglia oltre la quale si decade dalla rateazione. Questo perché le rate sospese sono al massimo sei (i mesi da marzo a agosto) e dunque in numero inferiore al massimo tollerato. Di conseguenza, il soggetto passivo conserva il beneficio del termine. Tale agevolazione vale anche per le istanze che si presentano entro agosto.

Si ribadisce infine che nel periodo di moratoria non possono iniziare nuove azioni esecutive o cautelari.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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