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Esperienze dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione. Sono equiparabili a quelle dei revisori legali (prima parte)

Affidamento di un incarico professionale, da parte della pubblica amministrazione, per il controllo contabile e finanziario ai fini della certificazione del rendiconto delle spese per i finanziamenti comunitari ricevuti.

In materia di affidamento di un incarico professionale, da parte della pubblica amministrazione, per il controllo contabile e finanziario ai fini della certificazione del rendiconto delle spese per i finanziamenti comunitari ricevuti, è illegittima la valutazione dell’ente di tenere conto delle sole funzioni svolte dai revisori legali, potendo i revisori dei conti degli enti locali, unitamente alle attività svolte come componenti del Nucleo di Valutazione, essere valorizzate in ugual misura. Sono queste le conclusioni, contenute nella sentenza n.5445 del 22 maggio 2020, del Tribunale amministrativo per il Lazio che ha dichiarato vincitore il revisore dei conti dell’ente locale, avendone valorizzato la medesima esperienza del revisore legale che, invece, è stato scelto dall’ente pubblico.

La vicenda

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha indetto un avviso pubblico, ai sensi dell’art.7, comma 6, del d.lgs. 165/01, per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Revisore Indipendente deputato allo svolgimento delle verifiche amministrativo contabili ai fini della certificazione del 100% delle spese sostenute nell’ambito del progetto finanziato con fondi europei.

Un revisore dei conti degli enti locali che ha partecipato alla procedura selettiva, ha impugnato la graduatoria per essergli stati attribuito un minor punteggio ai titoli posseduti e, in particolare, per non essere stati valorizzate le esperienze svolte quale revisore dei conti di alcuni enti territoriali mentre al revisore legale posizionato come primo in graduatoria è stato considerato un punteggio addizionale per le attività svolte in qualità di Presidente e membro di Nuclei di Valutazione. Prima di impugnare la graduatoria il revisore ha chiesto all’ente pubblico di procedere in autotutela riconsiderando i mancati punteggi attribuiti, ma a tale richiesta il dirigente dell’ente pubblico ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di autotutela, affermando che, ai fini dell’assegnazione del punteggio rileverebbero “… unicamente gli incarichi di revisore legale di durata minima annuale e non quelli relativi alla nomina quale presidente o componente del collegio dei revisori dei conti …”, in quanto “… le figure di revisore dei conti e revisore legale (disciplinate all’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e art. 20 D.Lgs 123/2011) non sono sovrapponibili in quanto svolgono funzioni differenti …”.

I motivi di impugnazione

A causa dell’esito negativo di una rivisitazione delle graduatorie da parte dell’ente pubblico, il revisore impugnava la graduatoria formata evidenziando i seguenti errori di valutazione da parte della Commissione esaminatrice. Il bando di selezione alla voce “Criteri di valutazione”, prevedeva, per quanto qui d’interesse, l’attribuzione ai concorrenti di un punto per ogni contratto di durata minima annuale (ulteriore rispetto a quello utilizzato come requisito di ammissione) avente ad oggetto “incarichi di revisione legale e certificazione bilanci presso pubbliche amministrazioni”, sino ad un massimo di 5 punti. Su questi titoli il revisore ha dichiarato circa 10 incarichi di durata pluriennale, quale presidente e/o componente del Collegio dei Revisori dei Conti di svariati enti territoriali, incarichi che la Commissione avrebbe dovuto valutare, anziché considerare “… unicamente gli incarichi di revisore legale di durata minima annuale e non quelli relativi alla nomina quale presidente o componente del collegio dei revisori dei conti …” atteso che l’attività di revisione contabile negli enti locali e in generale tutta l’attività di revisione contabile “pubblica” non rientra nel campo di applicazione delle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati di alcuni tipi di società, banche e imprese di assicurazione; né le Pubbliche Amministrazioni sono annoverabili tra gli “enti di interesse pubblico”, di cui all’arti. 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010, di recepimento della predetta direttiva, il quale sussume in tale genus società emittenti valori mobiliari, banche, imprese di assicurazione, società emittenti strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società di investimento, istituti di moneta elettronica, intermediari finanziari e altri analoghi soggetti. Pertanto, a dire del revisore, a prescindere dall’impropria terminologia adoperata, per avere un senso non potrebbe che intendersi riferita agli incarichi di revisori dei conti presso le pubbliche amministrazioni (non esistendo nelle pubbliche amministrazioni altro incarico di revisione legale e certificazione bilanci ulteriore rispetto a quello dei revisori dei conti). Inoltre, il ricorrente ha denunciato che l’attribuzione dei punteggi la Commissione avrebbe erroneamente valorizzato all’aggiudicatario l’attribuzione di ulteriori punteggi assegnati per le attività svolte in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione sempre in enti territoriali.

Sul giudice competente

In via principale il TAR chiarisce la propria competenza a decidere in quanto si tratta di una procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, che consente alle amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti ivi elencati. Pur prendendo atto di una recente decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa (sentenza n.79/2020) che ha declinato la propria giurisdizione, tuttavia, il TAR ha aderito alla tesi giurisprudenziale maggioritaria secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001. In tale ambito vale un’interpretazione estensiva della nozione di assunzione dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni fatta propria dall’art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella quale debbono ritenersi incluse non soltanto le procedure concorsuali volte all’assunzione di lavoratori subordinati, ma anche quelle aventi specificamente ad oggetto il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, dello stesso decreto legislativo (cfr.: T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 7 agosto 2019, n. 1976; T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218; T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 giugno 2018, n. 558; T.A.R. Toscana, Sez. I, 20 aprile 2018, n. 557; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 29 maggio 2017, n. 1182; Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176; Cass., Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 13531).

…Termina con l’approfondimento di domani


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