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Possibile danno erariale in presenza di un soccorso finanziario alla società partecipata

Il caso ha riguardato il soccorso finanziario di un Comune alla propria società partecipata, non iscritto in bilancio il pagamento in considerazione delle non solvibilità di quest’ultima.

Il caso ha riguardato il soccorso finanziario di un Comune alla propria società partecipata, non iscritto in bilancio il pagamento in considerazione delle non solvibilità di quest’ultima. La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.70/2020) ha inviato le carte alla Procura al fine di verificare il danno erariale prodotto da un Comune, in procedura di riequilibrio finanziario.

La vicenda

A seguito della verifica dei risultati intermedi di un ente in riequilibrio finanziario, il magistrato istruttore ha potuto verificare l’assenza di risposte del Comune in merito allo stato di liquidazione della società partecipata a circa il 21%, e degli effetti, sul bilancio comunale, della liquidazione, per la quale, tuttavia, il comune ha ritenuto di stanziare, nel preventivo 2020-2022, un fondo rischi partecipate pari a euro 65.000,00. Non solo, ma è stata riscontrata l’erogazione di una somma di circa 134.000 euro che il comune ha versato alla società (con impegno nell’esercizio 2016 e versamento nell’esercizio 2017), ma che non ha iscritto in bilancio in quanto, come ha riferito, “è pacifico che la Società non dispone di mezzi finanziari per estinguere debiti verso i soci”.

Le valutazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili lombardi, il contributo erogato alla società appare in contrasto con il disposto dell’art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2020, convertito dalla L. n. 122/2010, successivamente ripreso e confermato dall’art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 175/2016, secondo cui “le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.

Il legislatore con questa norma ha delineato gli stretti ed eccezionali confini entro i quali è consentito un intervento dell’ente pubblico in favore della partecipata in difficoltà. Infatti, come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza contabile, non solo non sussiste alcun obbligo di salvataggio a carico dell’ente pubblico socio  il quale deve piuttosto avvalersi, a garanzia delle risorse pubbliche, della limitata responsabilità patrimoniale di cui gode, ma anzi, qualora, non siano chiari ed evidenti i vantaggi che, dall’operazione di salvataggio, possano derivare all’ente, quest’ultimo deve astenersi dal coprire il fabbisogno finanziario della società, in quanto ”il socio che procede alla mera copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione societaria si accolla, di fatto, i debiti di un terzo soggetto” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Liguria, n. 71/2015/PAR).

Inoltre, in caso di società in liquidazione, occorre, pertanto, “richiamare come siano stringenti i limiti di ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione, le quali rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell’oggetto sociale ma al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell’eventuale patrimonio netto risultante all’esito della procedura (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Piemonte n. 3/2018/PAR).

Conclusioni

Il Collegio contabile, nel caso di specie, ha precisato l’importanza di valutare se il versamento ad una società partecipata, già posta in liquidazione, di un importo che la società stessa non sarà in grado di restituire e che, per tali ragioni, il comune ha ritenuto di non dovere nemmeno iscrivere in bilancio, possa ritenersi giustificato alla luce di ragioni di interesse pubblico o, piuttosto, non si risolva in un definitivo depauperamento delle casse comunali. Per questi motivi, la Sezione ritiene necessario disporre la trasmissione della presente delibera alla Procura di sede per le valutazioni di competenza in ordine alla vicenda descritta.


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