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La cancellazione dei residui attivi effettuata nella fase di riaccertamento straordinario è consentita, ma continua ad essere sanzionata

Fino ad oggi, con orientamento unanime delle sezioni regionali di controllo, una eventuale cancellazione dei residui attivi (maggiore di quelli passivi) effettuata nella fase di riaccertamento straordinario avrebbe dovuto essere ripartita nel ciclo del bilancio triennale.

Fino ad oggi, con orientamento unanime delle sezioni regionali di controllo, una eventuale cancellazione dei residui attivi (maggiore di quelli passivi) effettuata nella fase di riaccertamento straordinario avrebbe dovuto essere ripartita nel ciclo del bilancio triennale (art. 188, comma 1-quater del Tuel). Anche di recente, infatti, la Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n.69/2020 ha avuto modo di riprendere un Comune, oggetto di controllo, per evidenziare il grave errore nella cancellazione operata dei residui attivi nella fase eccezione del riaccertamento straordinario.

Le indicazione dei giudici contabili

Il Collegio contabile lombardo ha accertato l’erronea eliminazione, con il riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, anziché in sede di riaccertamento ordinario del rendiconto dell’esercizio 2014, di residui attivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate. Per i giudici contabili l’eliminazione dei residui in sede di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, con particolare riguardo a crediti risalenti nel tempo che avrebbero dovuto essere espunti in sede di riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2014, è da considerare grave errore contabile in merito alle possibili conseguenza in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione 2014 e del disavanzo straordinario oggetto di ripiano ex d.m. 2 aprile 2015, secondo quanto più volte osservato dalla Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr. deliberazione n. 31/2016).

La diversa visione delle Sezioni Riunite

A suo tempo anche la Corte dei conti dell’Abruzzo (deliberazione n.131/2019) ha sanzionato un ente locale reo di aver pulito i residui attivi solo nella fase del riaccertamento straordinario, e ripartito il disavanzo agganciandosi alla normativa più favorevole (Art.2, D.M. 2 aprile 2015) sul ripiano trentennale. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale (Sentenza n.4/2020), contrariamente alla consolidata giurisprudenza contabile, hanno accolto il ricorso del Comune dando una interpretazione, costituzionalmente orientata, estendendo all’ente ricorrente le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2018 che hanno consentito una riedizione del riaccertamento straordinario con ripartizione trentennale del disavanzo. E’ indubbio che la verifica della correttezza dei residui attivi iscritti in bilancio avrebbero dovuto essere controllata dagli enti locali nella fase del riaccertamento ordinario dei residui, cancellando quelli che non possedevano le caratteristiche dell’esigibilità. In questo caso la cancellazione avrebbe potuto comportare l’emersione di un disavanzo (se l’importo fosse stato maggiore dei residui passivi cancellati) il cui ripiano avrebbe dovuto essere effettuato nell’arco massimo del bilancio triennale. Al contrario i comuni che avessero effettuato la cancellazione dei residui attivi nella fase unica del riaccertamento straordinario, ripartendo il disavanzo in una arco temporale trentennale, avrebbero commesso una grave irregolarità contabile con conseguente riallineamento della copertura del disavanzo secondo le regole disciplinate in via ordinaria dall’art.188, comma 1-quater del Tuel.

Le precisazioni delle Sezioni Riunite

Il caso oggetto di ripresa da parte dei giudici contabili abruzzesi è giunto davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, che sono state chiamate a giudicare della correttezza o meno del comportamento del Comune che aveva proceduto alla cancellazione di residui inesigibili solo nella fase unica del riaccertamento straordinario, beneficiando delle disposizioni introdotte dal D.M. 2 aprile 2015 sulla ripartizione trentennale del disavanzo ottenuto da quella cancellazione.

Il giudici contabili hanno giudicato la violazione non grave ed annullato la deliberazione della Sezione abruzzese che ha preteso il riallineamento e, a supporto della scelta operata, hanno fornito due motivi rilevanti. Il primo proteso verso le indicazioni della Consulta che, nella sentenza n.107/2016, ha avuto modo di evidenziare come “in una fase di complesse operazioni di riaccertamento dei residui finalizzate a far emergere la reale situazione finanziaria […] i disavanzi emersi non possono essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedono inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale”. Il secondo motivo riguarda l’intervento successivo del legislatore che, all’art.1, comma 848 della legge di bilancio 2018, ha stabilito che “I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi … nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017… L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l’esercizio 2044”.

In questo caso, concludono le Sezioni Riunite, è possibile avere un diversa chiave di lettura della disciplina del riaccertamento straordinario che consente di ricomprendere nel perimetro dell’operazione straordinaria di pulizia, con tutti i benefici alla stessa correlati, anche i residui in precedenza mantenuti in modo erroneo.


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