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Pagamenti della Pa oltre 5mila euro senza verifica sui debiti

 

Innalzamento generalizzato del limite annuo a un milione di euro, temporanea eliminazione della verifica preventiva in caso di pagamento da parte di una Pa e sospensione della procedura di compensazione “interna” tra somme da rimborsare da parte delle Entrate e crediti vantati dal concessionario della riscossione. Sono queste le tre novità in tema di compensazione e rimborsi presenti nell’ultima bozza del Dl rilancio, in cui non compaiono, invece, due misure richieste che avrebbero completato il quadro.

La disposizione più significativa è quella che prevede l’innalzamento, dal 2020 (e quindi “a regime”), del limite annuo alle compensazioni orizzontali di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, portandolo a un milione di euro (da 700mila, elevato a un milione di euro per i subappaltatori edili con un volume d’affari nell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in reverse). Una boccata d’ossigeno richiesta da tempo, in particolare dalle imprese di maggiore dimensione che esauriscono in fretta il plafond, potendo azionare, da quel momento in poi e sino alla fine dell’anno, solo la compensazione verticale o, nei limiti in cui sia consentito, la richiesta di rimborso. Ma l’utilizzo del maggior plafond disponibile resta vincolato alla preventiva presentazione della dichiarazione, regola che l’articolo 3, comma 1, del Dl 124/2019 ha esteso alle imposte sui redditi, all’Irap e alle relative imposte addizionali e sostitutive proprio con riferimento ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Uniformando il sistema alle regole già in vigore per l’Iva, infatti, il legislatore ha previsto che la compensazione, per importi superiori a 5mila euro annui, possa essere effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

La bozza di decreto conferma anche il venir meno, in questo caso temporaneamente, di due ostacoli alla monetizzazione degli importi a credito vantati dai contribuenti. Il primo (previsto dall’articolo 28-ter del Dl 602/1973) comporta, in caso di rimborsi in corso di erogazione da parte dell’agenzia delle Entrate, la verifica su eventuali importi iscritti a ruolo a carico del beneficiario, con conseguente segnalazione all’agente della riscossione per la procedura di compensazione. Per effetto della norma in corso di emanazione, per il 2020 questa verifica non dovrebbe più scattare.

Parallelamente, nel periodo dall’8 marzo (21 febbraio per i contribuenti con sede o domicilio nei Comuni compresi nell’originaria “zona rossa”) sino al 31 maggio (termine che lo stesso decreto estende al 31 agosto), viene sospesa (anche per le verifiche già ad oggi effettuate ma ancora senza conseguenze sul debitore) l’applicazione dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, che impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente a una o più cartelle di pagamento, con conseguente intervento dell’agente della riscossione. Non viene sospesa, invece, la norma che vieta la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti scaduti, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 Dl 78/2010), prevedendo una sanzione del 50 per cento.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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