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Interventi previsti nel DL Rilancio su IMU, TARI, TOSAP-COSAP e imposta di soggiorno
Qui di seguito alcuni interventi previsti dal decreto Rilancio su tasse ed imposte di interesse degli enti locali.

Interventi previsti nel DL Rilancio su IMU, TARI, TOSAP-COSAP e imposta di soggiorno, qui di seguito alcuni interventi previsti dal decreto Rilancio su tasse ed imposte di interesse degli enti locali:

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Rubrica Descrizione Note
Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il legislatore con tale norma ha uniformato i termini di scadenza dell’approvazione delle tariffe della TARI (fissato dal d.l. 18/2020 al 30 giugno 2020) e IMU ai termini di approvazione del bilancio di previsione prorogato dal medesimo d.l. 18/2020 al 31 luglio 2020.
Esenzioni dall’imposta municipale propria – IMU per il settore turistico 1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 155 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La prima rata del pagamento dell’IMU sia quota stato che del Comune, non sarà versata per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte). La medesima agevolazione è prevista anche per gli stabilimenti balneari.

Di tale minore entrata i comuni saranno compensati con fondi dello Stato la cui distribuzione sarà stabilita previo accordo in Conferenza Stato città.

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia 1. Nell’anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta di cui al comma 1 come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale, si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»

4. All’articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

A causa delle misure restrittive dovute al Covid-19 si prevede un ristoro ai Comuni per le minori imposte di soggiorno incassate, prevedendo una provvidenza economica di 100 milioni di Euro con distribuzione agli enti locali sulla base dei criteri che saranno definiti in sede di conferenza Stato città.
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con la presente disposizione legislativa sono esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

Inoltre, è previsto che fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l’imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972.

Viene disapplicato, inoltre, il temporale (entro 90 giorni) per la posa in opera delle strutture amovibili.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127milioni di euro per l’anno 2020che verrà  ripartito in proporzione alla  somma delle entrate per tassa e  canone  occupazione spazi e aree  pubbliche al 31 dicembre 2019  come  risultanti  dal  Siope.

 

 

 

 

 


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