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Conguagli costi di energia: quando assumono natura di debiti fuori bilancio o di passività pregresse

Il conguaglio dei costi di energia elettrica, con possibilità di imputare la spesa nel corso dell’anno di ricevimento della fattura, è stata fatta invece rientrare quale debito fuori bilancio dalla Corte dei conti.

Il conguaglio dei costi di energia elettrica, con possibilità di imputare la spesa nel corso dell’anno di ricevimento della fattura, è stata fatta invece rientrare quale debito fuori bilancio dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta (deliberazione n.4/2020) qualora l’ente, per qualsiasi ragione non avesse impinguato la relativa copertura finanziaria nell’esercizio in cui è sorto il debito (fattura pervenuta dal fornitore). Tali indicazioni sono conformi ad altro precedente orientamento dei giudici contabili.

Il pregresso orientamento della Corte

Prima e dopo il passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia con le deliberazioni nn. 339/2013 e 82/2015 ha precisato che, accanto a quelli definibili tecnicamente “debiti fuori bilancio”, si collocano le c.d. “passività pregresse” o arretrate, spese che, a differenza dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL). Proprio perché la passività pregressa si pone all’interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione della stessa Sezione lombarda in merito al caso delle prestazioni professionali, n. deliberazione n.441/2012) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL).

Precisa, inoltre, il Collegio contabile lombardo, come in contabilità finanziaria, un debito rileva nella misura in cui esso è certo, liquido e esigibile. In altri termini, è assai frequente registrare un disallineamento tra esistenza giuridica e rilevanza contabile di un debito. Un debito, infatti, assume rilevanza contabile solo se sono venute a maturazione tutte le condizioni per il suo adempimento pecuniario, in particolare se il debito è “certo” (non contestato nell’an e/o nel quantum), liquidato o di pronta liquidazione (cioè è stato determinato nel suo ammontare) ed è esigibile (scadenza del termine). Solo la concorrenza di queste condizioni radica la “competenza finanziaria”. Pertanto, in presenza di tali condizioni è possibile attivare dell’ordinaria procedura di spesa (adozione del provvedimento amministrativo; assunzione dell’impegno di spesa; presenza e attestazione della copertura finanziaria; cfr. l’art. 191 T.U.E.L.), nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Tale procedura di spesa consente non solo di dare rilevanza nel bilancio al debito, ma costituisce il titolo per l’imputazione istituzionale del debito.

Pertanto, per il Collegio contabile, il debito in questione, relativo a conguagli per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti, è per competenza finanziaria riferibile solo all’anno delle liquidazione degli importi; pertanto, l’imputazione al bilancio non può che avvenire nell’anno della comunicazione della fattura con la procedura ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.) mediante integrazione dell’impegno di spesa sino alla concorrenza del dovuto e, in caso di incapienza dei capitoli, mediane le necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell’organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale.

Avverte, tuttavia, il Collegio contabile che qualora al reperimento della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno e correlativa formazione di residui per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all’art. 194 T.U.E.L.

Le indicazioni dei giudici della Valle d’Aosta

Il caso prospettato alla Corte della Valle d’Aosta è proprio quello in cui l’ente pur ricevendo la fattura di conguaglio, non abbia disposto nel medesimo anno il relativo impegno a copertura del maggior importo. Nella domanda del Sindaco è, infatti, precisato che nonostante l’ente abbia tentato di disporre l’impegno di maggior spesa, ricorrendo agli strumenti della variazione di bilancio (ex art. 175 D.lgs. 267/2000 – TUEL) non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per approvare la proposta di deliberazione. In tale conteso chiede se sia possibile, stante la necessaria capienza del capitolo di bilancio 2020 della maggiore spesa, liquidarla direttamente senza necessità di approvare in Consiglio comunale il debito fuori bilancio.

Il Collegio contabile ha precisato in via preliminare come in presenza di spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori, l’impegno di spesa è necessariamente presunto; esso viene perciò determinato dall’amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi sui criteri della ragionevolezza e dell’attendibilità.

Qualora, tuttavia, nel corso dell’esercizio emergano maggiori somme rispetto a quelle impegnate, l’ordinamento contabile prevede appositi strumenti di copertura, quali la variazione di bilancio (art. 175 TUEL) o il prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 TUEL), di competenza, rispettivamente, dell’organo consiliare e dell’organo esecutivo dell’ente locale.

In questo caso, precisano i giudici contabili, un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria).

In conclusione, non è possibile allocare le maggiori somme maturate nel corso dell’esercizio finanziario di competenza su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi, con obbligo del comune di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio.


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