MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Rinegoziazione dei mutui anche in giunta e in esercizio provvisorio

di Patrizia Ruffini

Semplificazione delle rinegoziazioni e nuovi termini per il bilancio consolidato e per i contributi per l’efficientamento energetico. Nelle bozze del decreto Rilancio c’è la risposta agli enti alle prese con la rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti per aderire alla quale c’è tempo fino al 27 maggio. I mutui In virtù della deroga in corso di approvazione nel corso dell’anno 2020 gli enti locali potranno effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del tuel, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Nel silenzio della norma, si ritiene che sulla delibera di giunta non debba essere richiesto il parere dell’organo di revisione, che invece sarà chiamato in causa nella predisposizione del bilancio di previsione. Lo slittamento del consolidato La norma che differisce dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti territoriali, si è resa necessaria dopo la riscrittura del calendario relativo all’approvazione dei bilanci per le società. Queste hanno due mesi in più per le convocazioni e l’approvazione dei conti al 31 dicembre 2019. L’articolo 106 del Dl n. 18/2020, infatti, stabilisce la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, nella nota integrativa. La prima convocazione dovrà quindi essere effettuata entro il 29 giugno (il 28 cade di domenica). In pratica è stata estesa anche al bilancio consolidato la proroga di due mesi concessa per il bilancio di esercizio delle società e per il rendiconto degli enti locali. Altre proroghe Sempre in tema di proroghe, il decreto posticipa, per l’anno 2020, alcuni termini indicati dall’articolo 30, comma 14-ter del Dl n. 34/2019, relativo alla stabilizzazione dei contribuiti a favore dei Comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La disposizione vigente prevede, a regime, che il Comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del ministro dell’Interno, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso, destinando poi le risorse ad altri comuni che, a loro volta, sono tenuti ad iniziare l’esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno. Per prevenire nel 2029 le difficoltà dei Comuni al rispetto del termine del 15 maggio per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, il nuovo decreto prevede pertanto questo differimento dei termini – l’inizio dell’esecuzione dei lavori al 15 luglio (dal 15 maggio); – l’adozione del decreto del ministro dell’Interno per la revoca, in tutto o in parte, dei contributi e loro assegnazione ad altri enti al 30 agosto (dal 15 giugno); – l’avvio dei lavori da parte dei “nuovi” beneficiari al 15 novembre (dal 15 ottobre).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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