MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Indicatori di deficit strutturale, «troppe» entrate per misurare la capacità di riscossione degli enti

di Franco Consiglio Q

L’articolo 242, comma 1, del Dlgs 267/2000 considera in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una tabella, da allegare al rendiconto della gestione, con i parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. I nuovi parametri, approvati dal ministero dell’Interno di concerto con il Mef, con decreto 28 dicembre 2018, hanno già trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Il primo adempimento programmatico a cui si applicano i nuovi parametri si riferisce al bilancio finanziario di previsione dell’esercizio 2020 e quindi le limitazioni previste per gli enti che non hanno rispettato almeno cinque parametri su otto rilevati con il rendiconto di gestione 2018 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2020. Tra questi la cessazione dei contratti previsti dagli articoli 90 e 110 del Dlgs 267/2000. L’indicatore n. 8 (p8) che concerne l’effettiva capacità di riscossione è riferito al totale delle entrate in termini di percentuale di riscossione complessiva e si calcola rapportando la sommatoria delle riscossioni in conto competenza e delle riscossioni in conto residui alla sommatoria degli accertamenti e di residui definitivi iniziali. La criticità di questo indicatore si rileva nel fatto che viene richiesto di computare tutte le entrate. É evidente che vi sono entrate che non hanno alcun legame con la capacità di riscossione ma piuttosto con la capacità di realizzare spese ed investimenti. Tra queste, le entrate che per definizione contabile conservano nel conto residui i correlati importi e che riguardano i mutui tradizionali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, la cui erogazione è strettamente correlata con gli stati di avanzamento delle opere da realizzare. Ma anche le economie di spese, finanziate con i predetti prestiti, confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione, che risultano incagliate a causa delle ridotte possibilità di applicazione dovuto all’obbligo di rispettare i limiti previsti dall’art icolo 1, comma 897, della legge 145/2018. Ci sono poi le entrate registrate nelle partite di giro che per definizione sono figurative. Questo parametro necessiterebbe pertanto una rivisitazione finalizzata a capire, per questo aspetto, se i conti dei Comuni sono in ordine.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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