MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Relazione al rendiconto, la carenza di documenti non interrompe i termini dei revisori

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

La sentenza del Tar Lombardia n. 592/2020 Per il rilascio della relazione al rendiconto il revisore deve basarsi sulla documentazione ricevuta la cui incompletezza non può giustificare l’interruzione del termine di 20 giorni previsto dall’articolo 239 del Tuel. È il principio che emerge dalla sentenza del Tar Lombardia n. 592/2020 a seguito del ricorso presentato da un revisore revocato per aver trasmesso in ritardo la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, proprio a causa dell’incompletezza dei documenti. Questi i fatti. Il 3 aprile 2019 il responsabile del settore finanziario inviava al revisore una prima parte della documentazione relativa al rendiconto 2018 e, a riscontro, lo stesso revisore chiedeva conferma della completezza. In data 10 aprile 2019 il responsabile del servizio finanziario trasmetteva al professionista le spese di rappresentanza, il 19 aprile «la nota relativa ai debiti/crediti delle società partecipate», il 26 aprile ulteriore documentazione (tra cui l’elenco dei crediti inesigibili stralciati dal bilancio, e quello dei residui attivi e passivi per anno di provenienza) e, infine, il 29 aprile, l’elenco dei beni immobili con l’attestazione sulla tempestività dei pagamenti. Nel mentre, lo stesso responsabile segnalava al revisore che la relazione avrebbe dovuto pervenire entro il 24 aprile 2019, essendo – invece – stata trasmessa il 30 aprile 2019, mezz’ora prima della seduta del consiglio comunale, che prendeva atto dell’impossibilità di esaminarla. Partendo da queste circostanz, il Tar è giunto alla decisione secondo cui, focalizzando l’attenzione sull’articolo 239, comma 1, lettera d) del Dlgs 267/2000, l’organo di revisione deve redigere una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque, non inferiore a 20 giorni, a decorrere dalla trasmissione della proposta approvata dall’organo esecutivo. L’articolo 11, comma 4, del Dlgs 118/2011, riporta la relazione tra i documenti da allegare al rendiconto della gestione. Il revisore ha giustificato il proprio operato argomentando che il ritardo con cui ha inviato al consiglio comunale la relazione al rendiconto, lungi dall’essere imputabile alla sua negligenza, risulta invece ascrivibile all’inerzia degli uffici comunali, che gli avrebbero trasmesso solo una parte dei documenti previsti. I giudici però l’hanno vista diversamente. Hanno respinto, infatti, il ricorso ritenendo che sia dovere del revisore verificare la completezza della documentazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni, nel termine di 20 giorni. La mancanza documentale andrà evidenziata dal revisore nella sua relazione, potendo anche condurre alla formulazione di un parere negativo, che deve tuttavia necessariamente essere rilasciato nei termini indicati. Nel caso di specie, il revisore ha richiesto alla responsabile del Comune se la documentazione fosse o meno completa, circostanza che poteva tuttavia desumersi nelle norme di legge, non potendo pertanto l’eventuale ritardata risposta da parte degli uffici, giustificare il rallentamento nella trasmissione della relazione che ha oggettivamente impedito al consiglio comunale di pronunciarsi. In altri termini, il revisore non è tenuto a richiedere i documenti mancanti. Il Comune, invece, è costretto, in osservanza del testo unico, a predisporre e trasmettere tutti i documenti che compongono il rendiconto. Tuttavia, se ciò non ha luogo, come concretamente avvenuto nel caso esaminato, il revisore deve darne atto nella sua relazione e non invece ometterne la presentazione nei termini, considerato che, «il revisore collabora con il Consiglio, e non con i funzionari del Comune».

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


https://www.bilancioecontabilita.it