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Il controllo sull’autonomia del responsabile del servizio finanziario

La Corte dei conti, nell’esaminare un caso concreto di cattiva gestione di questa autonomia, coglie l’occasione per elencare i compiti del responsabile finanziario di un ente locale e quello del Segretario comunale per stabilire alcuni principi di corretta e sana gestione di un ente locale.

E’ indubbio che il legislatore abbia attribuito una rilevanza rafforzata al ruolo del responsabile finanziario tanto da inserire, nel d.l. 74/2012, una vera e propria autonomia in alcune decisioni, distanziando i suoi compiti e funzioni da possibili interferenze del potere politico e degli altri dirigenti e responsabili dei servizi. La Corte dei conti, Sezione Regionale per la Liguria (deliberazione n.47/2020), nell’esaminare un caso concreto di cattiva gestione di questa autonomia, coglie l’occasione per elencare i compiti del responsabile finanziario di un ente locale e quello del Segretario comunale per stabilire alcuni principi di corretta e sana gestione di un ente locale.

La vicenda

Dal rapporto dell’organo di revisione contabile, sulla gestione di un comune soggetto a verifica da parte dei giudici contabili, è emersa una specifica attestazione di anomalie gestionali da parte della Responsabile del servizio finanziario, consistenti nel riconoscimento di somme a proprio favore, in seguito contestate dal Comune. In particolare, il Segretario comunale, nell’ambito del proprio ruolo di verifica della regolarità amministrativo-contabile, ha riscontrato alcune irregolarità negli importi delle buste paga del Responsabile del servizio finanziario, nonché in rimborsi spese dallo stesso fruiti. La questione, trattandosi di un piccolo comune, si amplificava nel fatto che il responsabile finanziario ricopriva anche il ruolo della gestione giuridica ed economica del personale, di cui elaborava i “cedolini paga”. Dall’analisi dei dati emergeva che il responsabile finanziario si era liquidato somme per la retribuzione di posizione e di risultato superiori a quelle stabilite, ossia in assenza dei relativi supporti giuridici ed economici. A seguito di tale verifica il Segretario comunale apriva un procedimento disciplinare che si concludeva con la sospensione dal servizio per giorni 30 e privazione della relativa retribuzione, oltre al rimborso delle somme giudicate eccedenti trattenute nelle successive buste paga fino al soddisfo nell’indebito percepito.

Il Segretario, al fine di evitare altri possibili comportamenti similari in futuro, ha proceduto ad attivare specifiche misure organizzative correttive, consistenti nello spostamento del dipendente dalla responsabilità finanziaria e assoggettando a doppia firma i mandati di pagamento, ivi compresi quelli relativi alle buste paga.

A prescindere dai rilievi penali della vicenda, (per i quali il Comune ha effettuato apposita denuncia) ed erariale (in base a quanto riferito, non più attuale, stante l’integrale rimborso delle somme indebitamente percepite), i giudici contabili liguri si soffermano sulle delicate funzioni attribuite dall’ordinamento al responsabile del servizio economico-finanziario di un ente locale, nonché sulla conseguente necessità che il sistema dei controlli interni sia strutturato in modo adeguato, al fine di prevenire fenomeni di mala amministrazione.

Il ruolo del responsabile finanziario

In merito alla funzioni che l’ordinamento attribuisce al responsabile finanziario, ricorda il Collegio contabile come l’art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli enti locali, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono disciplinare l’organizzazione del servizio finanziario, in ragione della dimensione demografica, affidando il coordinamento e la gestione dell’attività a un responsabile. Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario, come ha avuto modo di precisare il decreto-legge n. 174 del 2012, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento. La disposizione indicata, nella prospettiva del complessivo rafforzamento dei controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali, ha voluto, infatti, valorizzare il ruolo del responsabile di tale servizio, che, per i compiti attribuiti, deve essere dotato di un certo grado di autonomia sia dal potere politico che dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi.

L’art. 153 del TUEL, infatti, da un lato, prevede come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il corrispondente visto sulle determinazioni e, dall’altro, onera il responsabile del servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente (entro 7 giorni), al legale rappresentante dell’ente, al consiglio, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al riequilibrio, a norma dell’articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta).

L’importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dalla legge che ne fa uno degli organi maggiormente esposti al rischio di azioni o comportamenti non regolari (anche aventi rilevanza penale, erariale o disciplinare) deve indurre l’ente locale a strutturare in modo adeguato il proprio sistema di controlli interni ex artt. 147, e seguenti, TUEL, tenendo conto che, in base alle norme citate, il responsabile del servizio finanziario è espressamente individuato come titolare in alcuni ed attore in altri. L’art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, prevede che gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, fra gli altri, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (nonché, per quanto interessa in questa sede, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario”, nonché dei responsabili dei servizi).

Il successivo art. 147-bis affida il controllo contabile, nella fase preventiva della formazione dell’atto, proprio al responsabile del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (mentre il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica).

Il controllo sulla regolarità amministrativa-contabile

Il medesimo controllo di regolarità amministrativo-contabile, inoltre, è attribuito, nella fase successiva, al segretario generale, che deve esercitarlo secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, procedendo a verificare, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi (come, nel caso di specie, il segretario pro tempore risulta avere effettuato).

Precisa il Collegio contabile, come tale attività on ha solo obiettivi sanzionatori, ma, in prevalenza, correttivi, posto che la noma espressamente impone al segretario di trasmettere, periodicamente, le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio dell’ente locale.

Conclusioni

Secondo i giudici contabili liguri, nel caso di specie, ma ciò è valido quale principio generale, il Comune dovrà proseguire nell’assicurare e garantire un adeguato controllo, amministrativo e contabile, alle determinazioni di impegno di spesa ed agli ordinativi di pagamento (nonché, in generale, a tutte le operazioni finanziarie).


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