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Dissesto, il rimborso dell'anticipazione di tesoreria non compete all'organo di liquidazione

di Luciano Cimbolini

La delibera della Corte dei conti Sicilia n. 39/2020 Il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non grava sul fondo da cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione (Osl) degli enti dissestati. Un Comune siciliano, che ha dichiarato il dissesto nel gennaio 2018, ha chiesto alla Sezione di controllo della Corte dei conti un parere sulle norme che disciplinano il fondo cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione nell’ambito dell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari, cioè della massa attiva, per il risanamento dell’ente dissestato e per la liquidazione dei crediti rientranti nella procedura liquidatoria. Nello specifico, ha chiesto se tra i residui passivi pagati prima della dichiarazione di dissesto da calcolare nel saldo iniziale di cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione, siano compresi i mandati effettuati a titolo di rimborso dell’anticipazione di tesoreria. In caso affermativo, se il Comune possa vantare un credito nei confronti della gestione liquidatoria per il diritto al rimborso della quota negativa del saldo iniziale di cassa dell’organo straordinario di liquidazione e se tale credito possa costituire accertamento di entrata nel bilancio di previsione del primo esercizio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. I giudici siciliani, con la deliberazione n. 39/2020, hanno chiarito che il quesito verte sui rapporti contabili che si instaurano, nell’ambito del dissesto, tra l’ente e l’organo straordinario di liquidazione e ha precisato che, nonostante le deroghe legislative via via introdotte, scopo del dissesto rimane, tuttora, quello di creare masse e gestioni separate finalizzate, l’una, alla liquidazione delle pendenze pregresse e, l’altra, allo stabile riequilibrio del bilancio L’articolo 1, comma 878, lettera b) della legge 205/2017, per i dissesti dichiarati dopo il 1° gennaio 2018, ha incluso, tra le fattispecie sottratte alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione (articolo 255, comma 10, del Tuel) anche l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria, per incrementare la tutela dei tesorieri, escludendoli dal perimetro della procedura concorsuale e riportando all’ente la gestione delle loro spettanze. Al momento, dunque, in un corretto riparto delle competenze fra gestione ordinaria e gestione liquidatoria, l’anticipazione di tesoreria non restituita è di competenza dell’ente e non dell’organo straordinario di liquidazione. Il Dpr 378/1993, agli articoli 6, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a), prevede che, nella determinazione del fondo cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione, nell’ambito della procedura di acquisizione della massa attiva, sia accordata la compensazione, fino alla concorrenza della cassa, dei residui passivi pagati dall’ente prima della dichiarazione di dissesto, con l’attribuzione allo stesso ente, in caso di «saldo negativo» (cioè, di mancata compensazione), del diritto di insinuarsi alla massa passiva. L’articolo 6, comma 7, del Dpr 378/1993 dispone che i residui passivi, pagati prima della deliberazione del dissesto, siano assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa determinata secondo l’articolo 6, comma 2, lettera a). Se pagati dopo la deliberazione del dissesto, i residui passivi, fermo restando l’accertamento della legittimità della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l’eventuale eccedenza in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva. La circolare n. 21/1993 del ministero dell’Interno, ribadisce che i residui passivi pagati dall’ente per i quali non sia stata effettuata la compensazione con il fondo di cassa, se pagati prima della delibera di dissesto, sono inseriti nella massa passiva come credito del Comune e assistiti da prelazione, qualora si debba procedere al pagamento proporzionale dei debiti ammessi alla liquidazione; se invece pagati dopo, l’eventuale parte eccedente la liquidazione commissariale resta a carico dell’ente, fatta salva la possibilità di porli a carico di chi ne abbia disposto illegittimamente il pagamento anticipato. Di conseguenza, la compensazione che genera un credito dell’ente in caso di «saldo negativo», si fonda sul presupposto che i pagamenti eseguiti da quest’ultimo si riferiscano a debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Il diritto al reintegro in capo all’ente si configura, dunque, nella misura in cui via siano stati pagamenti di residui di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, attingendo, temporaneamente, a risorse della gestione ordinaria. La Corte, dunque, ha concluso, nel rispetto del principio di separazione delle gestioni e richiamando la normativa vigente (articolo 255, comma 10, del Tuel come modificato dalla legge 205/2017 e Dpr 378/1993) e la giurisprudenza in materia, che, nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all’organo straordinario di liquidazione, non opera la compensazione con riguardo ai pagamenti effettuati dall’ente relativi a residui passivi di propria competenza. In particolare, la compensazione non opera quanto alla restituzione dell’anticipazione di tesoreria, che è rimessa alla gestione dell’ente e non dell’organo straordinario di liquidazione poiché è esclusa dalle competenze attribuitegli per legge.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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