MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Quattro deroghe sugli avanzi di amministrazione per sostenere gli enti

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

In attesa dell’emanazione del nuovo decreto che dovrebbe consentire lo sblocco degli avanzi destinati, con l’entrata in vigore della legge 27/2020 di conversione del decreto «Cura Italia», sono quattro le deroghe in vigore dal 30 aprile in tema di risultati di amministrazione per aiutare gli enti locali a gestire l’emergenza finanziaria generata dal Covid-19. Il secondo comma dell’articolo 109 del Dl 18/2020 (dopo le modifiche apportate in sede conversione) stabilisce, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e in deroga alle disposizioni ordinamentali, la possibilità per il 2020 di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Fin qui la norma non aggiunge molto a quanto già consentito dalle regole contabili vigenti. La novità sta nel fatto che adesso è possibile utilizzare la quota libera dell’avanzo presunto, cioè prima dell’approvazione del rendiconto 2019 da parte del consiglio, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia però approvato il relativo e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la propria relazione. La seconda deroga riguarda l’impiego nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’80 per cento della medesima quota. É inoltre possibile (articolo 109, comma 1-ter), in sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell’organo esecutivo, svincolare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, al fine di sostenere interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19. Le risorse svincolate devono essere comunicate all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme. L’articolo 111, comma 4-bis, stabilisce che il disavanzo di amministrazione, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Quest’ultima norma, a differenza delle altre, estende i suoi benefici oltre l’annualità 2020. Queste misure finalizzate a sostenere gli equilibri di bilancio degli enti locali, si legge nel documento Anci presentato in data 28 aprile 2020 in occasione dell’ audizione presso le Commissioni bilancio della Camera e del Senato sul Documento di economia e finanza 2020, da sole non bastano (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 aprile). La riforma della contabilità, i tagli intervenuti e le particolarità locali che caratterizzano un’ampia minoranza di enti rendono necessario e urgente un intervento più ampio e risolutivo. Dall’analisi dei dati 2018, si evince infatti che la disponibilità di avanzi liberi riguarda moltissimi enti, ma oltre 2.200 Comuni ne restano tagliati fuori, a causa essenzialmente dei disavanzi da riaccertamento dei residui derivante dalla riforma contabile, o per effetto dell’esigua dimensione degli importi disponibili. Tra questi ben 64 città medio grandi (i due terzi circa) e molti enti del Centro e del Sud del Paese. Da qui la richiesta di allargare la deroga al fine di consentire l’utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione, così come consentito nei momenti eccezionali (per esempio riaccertamento straordinario, ripiano del disavanzo da Fondo crediti di dubbia esigibilità metodo ordinario).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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