MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Legittima la pulizia dei residui attivi effettuata nel riaccertamento straordinario. Le Sezioni Riunite danno ragione al comune (ultima parte).

La questione rilevante riguarda la cancellazione dei residui attivi cui sia derivato un maggiore disavanzo e come questo avrebbe dovuto essere trattato contabilmente dall’ente locale, se nella fase del riaccertamento ordinario o straordinario.

La questione rilevante riguarda la cancellazione dei residui attivi cui sia derivato un maggiore disavanzo e come questo avrebbe dovuto essere trattato contabilmente dall’ente locale, se nella fase del riaccertamento ordinario (indicazione della Corte dei conti con ripiano nel ciclo del bilancio) o straordinario (indicazione del Comune con ripiano trentennale). Dalle motivazioni del Comune sul ricorso presentato, risponde la Procura e successivamente interviene la sentenza, come qui di seguito sintetizzato.

Le deduzioni della Procura

La Procura ha giudicato il ricorso del Comune infondato, osservando come il riaccertamento straordinario riguarderebbe esclusivamente obbligazioni attive e passive perfezionate ma non scadute e dunque non potrebbe riguardare la verifica sull’esistenza e/o sulla permanenza delle ragioni del credito, operazione che riguarderebbe un passaggio logico antecedente, cioè quello del riaccertamento ordinario effettuato secondo l’ordinamento contabile precedente all’armonizzazione. In altri termini, potrebbero approdare al riaccertamento straordinario esclusivamente i residui correlati ad obbligazioni per le quali fossero già confermate le ragioni del credito e del debito, per cui i residui attivi e passivi risultanti al 1 gennaio 2015, secondo l’art.3 comma 7 del d.lgs.118/2011, potrebbero essere solo quelli esistenti “a valle” del riaccertamento ordinario.

In conclusione, in sede di riaccertamento ordinario 2014, prima di adeguare al nuovo principio della contabilità armonizzata lo stock di residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, gli enti avrebbero dovuto determinare l’importo in via definitiva nel rispetto del previgente ordinamento contabile, provvedendo, se del caso, alla copertura dell’eventuale disavanzo, secondo le ordinarie regole, nel triennio successivo (art.188 del Tuel).

D’altra parte, procrastinando l’operazione di cancellazione di residui attivi al momento dell’avvio della contabilità armonizzata, l’ente viene a beneficiare del vantaggio derivante dalla possibilità di rientro trentennale, riconosciuta dalla suddetta norma, invece del ben più gravoso immediato rientro prescritto dall’art.188 del Tuel, che non può essere protratto oltre i termini di durata della consiliatura.

La indicazioni delle SS.RR.

Secondo le Sezioni Riunite della Corte dei conti, la questione riguarda l’interpretazione da dare all’effettiva portata applicativa del riaccertamento straordinario dei residui nel passaggio dal tradizionale sistema contabile previsto dal Testo Unico al sistema di norme derivante dal d.lgs. 118 del 2011. Nel caso di specie, si tratta di stabilire se è ammissibile la cancellazione, in occasione del riaccertamento straordinario previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lvo. 23 giugno 2011, n. 118, di residui attivi che avrebbero dovuto essere espunti dal conto del bilancio all’esito del riaccertamento ordinario relativo all’esercizio 2014, con ogni conseguenza in ordine alla rideterminazione del risultato di amministrazione di questo esercizio e del disavanzo straordinario previsto dal successivo comma 16 dello stesso articolo.

La nomofilachia contabile non può non evidenziare, in via preliminare, come l’art. 179 del Tuel prevedeva già, prima dell’introduzione della contabilità armonizzata, che l’accertamento costituisse la prima fase di gestione dell’entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare nonché fissata la relativa scadenza. Il successivo art. 189 limitava, altresì, il mantenimento, tra i residui attivi dell’esercizio, alle sole entrate accertate per le quali esistesse un titolo giuridico atto a costituire l’ente come creditore della correlativa entrata, prevedendo che le somme iscritte tra le entrate di competenza, e non accertate entro il termine dell’esercizio, dovessero costituire minori entrate da considerare ai fini della determinazione dei risultati finali della gestione. D’altra, parte insiste la Corte, il ricorso ad un’attività di riaccertamento svolta con adeguata continuità avrebbe dovuto, tra l’altro, essere oggetto di verifica anche da parte del Collegio dei revisori, in quanto attività propedeutica ad una veridica definizione dei risultati dell’esercizio, che non può prescindere dalla ragionevole conoscenza dell’effettivo ammontare, tempo per tempo, delle proprie entrate.

Precisato quanto sopra, in merito al corretto rilievo operato dai giudici contabili umbri nella deliberazione oggetto di impugnazione, tuttavia, è elemento di conoscenza comune il fatto che, prima dell’introduzione della contabilità armonizzata, nella prassi operativa degli enti, era invalsa una diffusa tendenza al mantenimento della posta attiva iscritta, anche in ipotesi in cui, in ragione della natura dell’obbligazione e delle caratteristiche specifiche del debitore, le possibilità di effettiva e tempestiva riscossione risultavano estremamente dubbie. La stessa Consulta (sentenza n.6/2017) ha avuto modo di precisare che, con l’introduzione della contabilità armonizzata, si intendeva intervenire, superando il gap conoscitivo dell’effettiva situazione non solo dei debiti nei confronti di terzi, ma anche della concreta possibilità di realizzazione di crediti futuri, che poteva costituire un elemento problematico nella definizione di un’adeguata programmazione della spesa.

E’ evidente, allora, come a fronte di un processo di rivisitazione di portata così generale, un approccio scarsamente deciso nell’orientare il contenuto delle scritture contabili verso la rappresentazione della reale situazione debitoria e creditoria avrebbe potuto determinare il rischio di un fallimento sostanziale degli obiettivi perseguiti dalla riforma.

Ora, mentre non può essere tacciata la deliberazione di essere non congrua rispetto ai principi contabili precedenti e successivi al passaggio alla contabilità armonizzata, la stessa non ha tenuto conto dell’effettiva volontà del legislatore nel definire l’ampiezza dell’ambito applicativo del riaccertamento straordinario e dell’accesso ai benefici del ripiano di lungo periodo per eventuali possibili disavanzi conseguenti.

Tale criticità è stata, infatti, colmata con l’art. 1, comma 848, della l. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale ha disposto che “I comuni … i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015”.

In altri termini, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di ricomprendere nell’alveo del riaccertamento straordinario tardivo o del nuovo riaccertamento straordinario, anche residui erroneamente mantenuti in difetto del presupposto di obbligazioni perfezionate, con ciò dando, da un lato, una precisa indicazione applicativa agli enti che si ritrovassero a dover ancora effettuare il riaccertamento straordinario (art. 1 D.M. 12 febbraio 2018) e rendendo, dall’altro, legittima una tardiva “pulizia” delle situazioni “di errore” riscontrate dal Ministero o dalle Sezioni di controllo.

Da tale momento di novità, secondo la nomofilachia contabile, appare ragionevole desumere, pur nella constatazione dell’eccezionalità della novella legislativa, una chiave di lettura della disciplina del riaccertamento straordinario che consente di ricomprendere nel perimetro dell’operazione straordinaria di pulizia, con tutti i benefici alla stessa correlati, anche i residui in precedenza mantenuti in modo erroneo.

In altri termini, il legislatore, nel presumibile intento di non determinare condizioni eccessivamente afflittive per i cittadini in ossequio al principio di salvaguardia della continuità dei servizi di rilevanza sociale, ha, in buona sostanza, privato di conseguenze pratiche il mancato rispetto della normativa precedente all’armonizzazione. Pertanto, nell’ambito della scelta tra “la sanzione” per il mancato rispetto della normativa precedente ed il favor per una effettiva pulizia agevolata da un ripiano dilazionato nel tempo, ha chiaramente mostrato di preferire quest’ultimo, ritenendo prioritario l’obiettivo di una rappresentazione reale dei residui attivi senza appesantire troppo i bilanci degli enti e senza pregiudicare troppo l’assolvimento delle relative funzioni.

La sentenza

Sulla base delle sopra indicate motivazioni, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale, con la sentenza n.4/2020 hanno annullato la deliberazione della Sezione umbra nella parte in cui concentra il proprio tardivo giudizio negativo sull’errata cancellazione di poste in sede di riaccertamento straordinario, con tutte le afflittive e pesanti conseguenze in termini di ricostruzione retroattiva dei risultati e di blocco dei programmi di spesa ai sensi dell’art. 188 del TUEL.

Scarica la Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale 24/4/2020 n. 20


https://www.bilancioecontabilita.it