MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Dup da rifare se il parere dei revisori è arrivato in ritardo

di Patrizia Ruffini

L’ordinanza del Tar Toscana n. 284/2020 La consegna in ritardo del parere revisori dei conti determina la necessità di nuova approvazione del Documento unico di programmazione. A stabilirlo è il Tar Toscana (ordinanza n. 284/2020) che, in esito al ricorso presentato dai membri di opposizione, ha condannato un Comune alla riapprovazione della delibera per non avere rispettato il termine di 15 giorni previsti per il deposito ai consiglieri dei documenti corredati dal parere dei revisori. La neoinsediata giunta comunale, al fine di onorare il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, degli allegati e della nota di aggiornamento al Dup, aveva approvato gli schemi dei documenti di programmazione il 14 novembre. Da evidenziare che il regolamento di contabilità del Comune, all’articolo 8, comma 8, dispone che la deliberazione di giunta che approva lo schema di Dup deve essere trasmessa all’organo di revisione per l’espressione del parere, da formulare entro 15 giorni dalla ricezione dell’atto. Il parere deve essere messo a disposizione di tutti i consiglieri comunali, almeno 15 giorni prima della approvazione da parte del consiglio comunale. Il Comune invece aveva trasmesso i documenti ai consiglieri senza il parere dei revisori sul Dup. Quest’ultimo, privo di protocollo, è stato consegnato in una prima versione ai soli consiglieri della commissione bilancio. A questa hanno fatto seguito una seconda versione, inviata ai consiglieri per e-mail il giorno seguente e una terza allegata alla delibera del consiglio comunale e inserita nel programma di gestione documentale informatica nella stessa data. Da qui la protesta per il mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 174, comma 2, del Tuel e fissato dal regolamento di contabilità dell’ente nei 15 giorni antecedenti la data prevista per l’approvazione del Dup. Fra le doglianze anche l’assenza, nel parere dei revisori, dell’attestazione di congruità rispetto allo schema di bilancio, anch’esso sottoposto contestualmente al parere dei revisori. Il Dup approvato non risulta quindi assistito dal prescritto parere in merito all’attendibilità e congruità delle sue previsioni sullo schema di bilancio e non si specifica neanche quando e se verrà mai fornito il parere. Il Tar ha affermato che il rinnovo degli organi rappresentativi, a norma del regolamento comunale di contabilità, incide solo sul termine per la presentazione del bilancio e del Dup al consiglio comunale, ma non anche sugli altri aspetti procedurali per la sua approvazione e, in particolare, non elide il termine di 15 giorni previsto in favore dei consiglieri per l’esame dei documenti corredati dal parere dei revisori, che deve essere reso in forma chiara ed espressa, non essendovi alcuna correlazione logica fra la fattispecie (rinnovo) e la conseguenza giuridica che se ne vorrebbe trarre. Accogliendo l’istanza cautelare, i giudici ammnistrativi ordinano pertanto al Comune di procedere a una nuova approvazione del Dup da parte del consiglio comunale, nel rispetto delle prerogative dei suoi componenti e in conformità con quanto stabilito in motivazione, entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Non sono invece sospesi, nelle more della riapprovazione degli atti contabili, gli effetti del Dup e del bilancio.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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