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Le possibilità' di utilizzo dell'avanzo e le deroghe dell'anno 2020 per l'emergenza COVID-19

Ai sensi dell'art. 187, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267e a seguito dell'emanazione del DM 1/8/2019 (11° correttivo al D.Lgs. 118/2011), il risultato di amministrazione si suddivide in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Ai sensi dell’art. 187, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e a seguito dell’emanazione del DM 1/8/2019 (11° correttivo al D.Lgs. 118/2011), il risultato di amministrazione si suddivide in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

– Risultato di amministrazione al 31 dicembre … (A)
– Totale parte accantonata (B)
– Totale parte vincolata (C)
– Totale parte destinata agli investimenti (D)
– Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
               (allegato 10 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118)

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre …:         
 
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
  Totale parte accantonata (B) 0,00
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
Altri vincoli
  Totale parte vincolata ( C) 0,00
Parte destinata agli investimenti    
  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00
     
  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00
 

Il DM 1/8/2019 ha introdotto ulteriori tre allegati obbligatori al rendiconto:

Allegato a/1 – Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
Allegato a/2 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.
Allegato a/3 – Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.

Vedasi i punti 13.7.1, 13.7.2, 13.7.3  del  Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.

Si vuole in questa sede riepilogare le modalità e le priorità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione “libero” anche in riferimento alle deroghe introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19.

La quota libera dell’avanzo di amministrazione costituisce la parte residuale, una volta detratti i fondi accantonati, i fondi vincolati ed i fondi destinati a investimenti.

Tale quota può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate dall’art. 187, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, con un ordine preciso di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del Tuel ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Il Punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, specifica:

“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall’articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente…”
L’art. 109 del DL 17/3/20, n. 18, GU n. 70 del 17/3/20, introduce una deroga per il solo anno 2020 e solo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19: “in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione…. gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all’emergenza in corso…”

ma attenzione:

“ferme restando le priorità relative alla copertura di debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Quindi, in ultima analisi, l’esigenza di garantire gli equilibri del bilancio permane anche durante l’emergenza epidemiologica in corso.

Il Responsabile del servizio finanziario ed i revisori dei conti dovranno tenere tale disposizione in debita considerazione.

 

 

 

 


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