MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Fondi per sanificare e straordinari alla polizia locale senza vincoli né rendiconto

di Alessandro Festa, Maura Lucchini e Elena Masini

Sono già nelle casse degli enti locali i fondi previsti dagli articoli 114 e 115 del decreto legge 18/2020 destinati a contribuire alle spese di sanificazione e di disinfezione e all’erogazione dei compensi per lavoro straordinario e all’acquisto dei Dpi del personale della polizia locale. Il riparto è avvenuto con due separati decreti del ministero dell’Interno emanati il 16 aprile 2020, in tempo utile rispetto alle tempistiche prefissate. Come sempre sono tanti gli interrogativi che assillano gli enti, alle prese con l’iscrizione in bilancio. Vincoli Il primo dubbio riguarda la natura vincolata o meno delle somme. Per rispondere, occorre innanzitutto partire da un presupposto fondamentale: queste risorse sono state assegnate quale “ristoro” delle spese che gli enti sostengono per la sanificazione dei luoghi di lavoro o degli ambienti in cui vengono svolte le altre attività. La finalità, inequivocabile, non genera tuttavia un vincolo di destinazione con la spesa (già sostenuta o ancora da sostenere). In primis perché si tratta di un concorso alle spese, appunto, determinato non sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e da rendicontare, bensì su parametri sganciati dall’effettività della stessa (popolazione+contagi). In secondo luogo, perché non vi è a monte alcuna richiesta presentata dall’ente e quindi manca il correlato obbligo di rendicontazione che costituisce un presupposto indefettibile per generare il vincolo di destinazione sui contributi, sia in termini di competenza che di cassa. D’altro canto, i decreti Interno 16 aprile 2020 non esplicitano alcun obbligo di rendicontazione, come invece previsto nell’analogo Dm del Miur di assegnazione dei fondi alle istituzioni scolastiche previsti dall’articolo 77 del Dl 18/2020. Si ritiene quindi che non solo il contributo possa coprire spese già sostenute e finanziate, ad esempio, mediante prelevamento dal fondo di riserva, ma anche che non vi sia alcuna correlazione specifica tra quello che si è ricevuto e quello che si andrà a spendere alla fine della situazione di emergenza. La conseguenza è che l’ente potrà spendere di meno, senza dover restituire le somme o evidenziare un vincolo da trasferimento, ma potrà anche spendere di più, senza che questo possa far nascere il diritto a richiedere la differenza. Per mera evidenza contabile interna di come sono stati impiegati i fondi, nonché per esigenze amministrative di dimostrarne l’utilizzo, l’ente potrà attivare un vincolo che consenta l’identificazione delle entrate e delle spese correlate senza che tuttavia valenza ufficiale. Classificazione Siope In analogia con quanto già accaduto per i fondi della solidarietà alimentare, la RgS ha inviato tramite le strutture provinciali apposite istruzioni per la corretta attribuzione dei codici Siope: Entrata: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da ministeri Spesa: a seconda dell’utilizzo dei fondi, i codici da utilizzare saranno i seguenti: – acquisto di materiale per la sanificazione: U.1.03.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c.; – acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale dell’ente addetto alla sanificazione (mascherine per esempio): U.1.03.01.02.003 – Equipaggiamento; – acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’ente: U.1.03.02.13.002 – Servizi di pulizia e lavanderia; – trasferimento di risorse a terzi, con il vincolo di destinazione di provvedere alla sanificazione degli ambienti dell’ente (ad esempio biblioteche comunali, asili nido comunali, ecc.): codice Siope previsto per i trasferimenti correnti, attribuito attenendosi alla «regola del primo beneficiario» in virtù della quale il trasferimento è classificato in considerazione del soggetto che effettivamente riceve il trasferimento. Qualora alle spese già sostenute risulti attribuito un codice diverso, gli enti dovranno modificare la codifica dei capitoli di imputazione dell’impegno e trasmettere al tesoriere l’ordinativo in variazione. Resta il dubbio se si possano sostenere spese che esulano dalle fattispecie sopra indicate (come, ad esempio, l’acquisto di attrezzature per la sanificazione). Riteniamo che ciò sia possibile in quanto rientrano nelle finalità della norma, sebbene sia consigliabile richiedere chiarimenti alla RgS. Per quanto riguarda la missione e il programma sui quali allocare la spesa, riteniamo che siano da utilizzare le missioni ed i programmi specifici in funzione della destinazione della stessa, nei quali già vengono allocate le spese di pulizia. Qualora fosse difficile conoscere la destinazione dei fondi e quindi attribuire missione/programma specifici, la spesa potrà essere classificata alla missione 13 programma 7 (Tutela della salute). Straordinario alle posizioni organizzative della polizia locale Altro aspetto, non secondario, riguarda la possibilità di riconoscere gli straordinari ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa. In base all’articolo 15 del contratto Funzioni Locali 21 maggio 2018, il trattamento economico accessorio del personale titolare di posizione organizzativa assorbe tutte le competenze accessorie e le varie indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario. Le indennità ulteriori che possono essere erogate alle posizioni organizzative in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato sono fissate in modo tassativo dall’articolo 18 del contratto 21 maggio 2018, che ne fornisce un elenco dettagliato, includendovi lo straordinario svolto per calamità naturali, se finanziato con risorse esterne. L’Aran, con l’orientamento RAL_1978, si è già espressa circa la possibilità di estendere lo straordinario per calamità naturali previsto dall’articolo 40 del contratto 21 gennaio 2004, in via analogica, ad altre fattispecie di compensi per lavoro straordinario in favore delle posizioni organizzative, finanziati con risorse di bilancio esterne all’ente. Devono ritenersi escluse dalla possibilità tutte le altre fattispecie non espressamente e formalmente riconducibili a quelle considerate dalla disciplina contrattuale. Al momento quindi, la possibilità di pagare lo straordinario al personale incaricato di posizioni organizzative è legata all’equiparazione della pandemia da Coronavirus alle calamità naturali (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 aprile). Un altro problema riguarda il fatto che le risorse assegnate non offrono la garanzia di coprire tutte le prestazioni svolte, mancando come già detto una rendicontazione puntuale. Che fare quindi se i contributi non dovessero essere sufficienti a coprire tutta la spesa? Lasciando un attimo in disparte il problema delle posizioni organizzative, è evidente che tutte le altre prestazioni dovranno essere remunerate anche in caso di insufficienza di fondi, sfruttando in tal senso la deroga al tetto del salario accessorio. E si potrebbe facilmente arrivare al paradosso che in qualche ente le posizioni organizzative potrebbero vedersi riconosciuti gli straordinari in quanto coperte dai fondi statali, e in qualche altro ente no per insufficienza di fondi. Con evidente disparità di trattamento difficilmente giustificabile. Sul punto appare quindi urgente un’interpretazione autentica del contratto o un chiarimento ufficiale da parte di Aran o dei ministeri competenti.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


https://www.bilancioecontabilita.it