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La proroga dei rendiconti dà spazio al riaccertamento parziale dei residui

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

L’istituto del riaccertamento parziale, introdotto dal punto 9.1, del principio contabile all. 4/2 al Dlgs 118/2011 viene normalmente poco utilizzato, in quanto l’attività di riaccertamento ordinario assorbe tutte le necessità di variazione di esigibilità dell’ente locale. Quest’anno però, essendo stata prorogata la scadenza di approvazione dei rendiconti al 30 giugno, questo strumento sarà molto di più utilizzato per poter garantire il pagamento di spese, la cui esigibilità, inizialmente imputata all’esercizio 2019, deve essere spostata all’anno in corso. La norma prevede che la procedura possa essere applicata a due casi ben precisi e cioè: – consentire la registrazione urgente degli impegni finanziati da entrate vincolate già accertate nell’esercizio precedente ma da reimputare all’esercizio in corso; – reimputare le obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario. La procedura Il riaccertamento parziale, a differenza di quello ordinario che deve essere approvato dall’organo esecutivo, è un provvedimento assegnato alla competenza del responsabile finanziario (o alla giunta se l’ente si trova in esercizio provvisorio) e che, trattandosi di operazioni collegate con la rendicontazione delle attività, deve essere sottoposto all’esame dell’organo di revisione. Questo provvedimento dovrà poi essere richiamato all’interno dell’atto di giunta che approverà il riaccertamento ordinario, allo scopo di ottenere un quadro completo di rendicontazione e, se necessario, potrebbe richiedere l’approvazione di una variazione agli stanziamenti di cassa 2020. Il riaccertamento parziale potrebbe tornare utile anche per poter rilevare, sin da subito, eventuali economie di spesa vincolate sull’esercizio 2019 e procedere così alla riapplicazione dell’avanzo vincolato presunto sull’esercizio 2020, ben prima del riaccertamento ordinario. La comunicazione al tesoriere L’adempimento previsto dall’articolo 216, commi 1 e 3, e dall’articolo 226, comma 2, lettera a) del Tuel che prevedeva che il tesoriere effettuasse i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio (residui, competenza e cassa) forniti dall’ente, mediante la trasmissione dei bilanci di previsione e delle relative delibere di variazione, nonché dell’elenco dei residui, è stato abrogato dall’articolo 57, comma 2-quater, del Dl 124/2019 (cosiddetto Dl fiscale) convertito dalla legge 157/2019. Non risulta tuttavia abrogato l’articolo 175, comma 9-bis, del Tuel che prevede ancora che «le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D. lgs. n. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario». Sul punto la Commissione Arconet, nella seduta del 15 gennaio 2020, aveva evidenziato la necessità di procedere a un aggiornamento dei principi contabili nonché a una organica revisione del Tuel per completare il processo di semplifcazione avviato dal legislatore. L’interruzione del processo a causa dell’emergenza Covid-19 lascia gli enti nel dubbio su come comportarsi. Su questo fronte non vi sono risposte, ma solo la constatazione di come i tesorieri respingano al mittente le delibere trasmesse dagli enti. Le variazioni di esigibilità della spesa Oltre alle operazioni di riaccertamento parziale dei residui, l’articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del Tuel, ha anche concesso alla giunta la possibilità di approvare variazioni di esigibilità della spesa, effettuando variazioni al fondo pluriennale vincolato entro la scadenza del rendiconto, senza dover richiedere il parere dell’organo di revisione,. Ovviamente si tratta di quelle operazioni che sono sfuggite alle variazioni di esigibilità di fine anno, che potevano essere approvate con determina, in quanto atto gestionale (articolo 175, comma 5-quater, lettera b). La delibera potrà disporre anche l’accertamento e l’impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui risultano ora esigibili. La delibera di riaccertamento ordinario, anche in questo caso, terrà conto di tali provvedimenti, al fine di creare un corpo organico degli atti di rendicontazione.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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