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“No” alla sostituzione del revisore assente per lungo periodo con quello in riserva

In caso di assenza prolungata di un revisore di un ente locale, il TUEL non prevede la possibilità che possa essere sostituito con un revisore di altro ente, ovvero con uno dei revisori estratti come riserva.

In caso di assenza prolungata di un revisore di un ente locale, il Testo unico degli enti locali non prevede la possibilità che possa essere sostituito con un revisore di altro ente, ovvero con uno dei revisori estratti come riserva. D’altra parte l’art. 235, comma 3, lettera c, del TUEL prevede in modo specifico che il revisore cessi dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. Il Comune, nel caso di specie dovrà dichiarare la cessazione del revisore assente e procedere a nuova nomina. Sono queste le indicazioni del Viminale contenute nel parere pubblicato in data 22 aprile 2020.

La richiesta del Comune

In considerazione di un prolungato periodo di assenza del revisore dei conti, un Comune ha chiesto al Ministero dell’Interno se, in attesa del ritorno, fosse possibile operare una sostituzione momentanea del titolare con un revisore di altro ente, ovvero con uno dei revisori a suo tempo estratti come riserva dall’elenco regionale.

La risposta del Viminale

Secondo i tecnici ministeriali, le soluzioni prospettate dall’ente locale non sono attuabili, in quanto non espressamente disciplinati dal D.Lgs. 267/00, non avendo previsto figura del revisore supplente. Anzi, l’articolo 235, comma 3, lettera c, del Testo unico degli enti locali ha previsto che il revisore debba cessare dall’incarico per “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. A ben vedere, infatti, il citato articolo 235 al comma 1, fa espresso riferimento all’istituto della proroga degli organi amministrativi alla scadenza dell’incarico, mentre il comma 3, dello stesso articolo 235 alla lettera b) prevede che il revisore debba comunicare con un preavviso di almeno 45 giorni le dimissioni volontarie. Appare utile rilevare come tale ultima disposizione sia stata introdotta nel 2014 (articolo 19, comma 1 bis lettera a), del decreto legge n.66 del 2014) con l’evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell’incarico in esame, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell’ente locale.

Nel caso di specie, la prolungata assenza del revisore potrebbe rientrare nell’ipotesi di cessazione dall’incarico esaminata proprio dalla lett. c) del citato coma 3. In questo caso il rinvio alla fonte regolamentare, ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” non può non tener conto dell’evoluzione normativa relativa all’ampliamento delle funzioni attribuite all’organo di revisione e alla connessa importanza acquisita dal revisore nell’ambito della gestione dell’ente locale.

La mancata previsione regolamentare, ovvero un periodo di tempo troppo elevato, potrebbe condurre l’ente locale a subire dei pregiudizi alla continuità della propria azione amministrativa, da valutare anche in funzione delle funzioni attribuite all’organo di revisione e alla connessa sua importanza acquisita nell’ambito della gestione dell’ente locale.

In conclusione, al fine di evitare un significativo pregiudizio alla mancanza del revisore assente per un lungo periodo, l’ente locale ha l’obbligo di procedere alla dichiarazione della sua cessazione, ai sensi del più volte richiamato art. 235, comma 3, lett. c) del Tuel, e successivamente attivare la richiesta di sostituzione di un nuovo revisore da estrarre secondo le vigenti regole legislative.


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