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La vendita di alloggi popolari impone ai proventi realizzati un vincolo di destinazione specifica

Il quesito posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda la destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ovvero se vi sia su tali proventi un vincolo di destinazione specifico oppure una generica destinazione a una categoria di spese.

Il quesito posto all’attenzione dei giudici contabili riguarda la destinazione dei proventi ottenuti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ovvero se vi sia su tali proventi un vincolo di destinazione specifico oppure una generica destinazione a una categoria di spese. Per la Corte dei conti pugliese (deliberazione n.31/2020) non vi sono dubbi che si sia in presenza di un vincolo specifico impresso ex lege ai proventi in questione che esclude in radice la possibilità di classificare gli stessi nel novero delle entrate con vincolo di destinazione generica.

Il quesito posto dal Sindaco

Il dubbio sulla destinazione dei proventi da vendita di immobili, di proprietà del comune, di edilizia residenziale pubblica (ERP), nasce da una non chiara previsione legislativa. Infatti, da un lato la legge n.560/96 all’art.1 comma 13, ha disposto che i proventi delle alienazioni in questione, essendo fondi di edilizia residenziale pubblica, rimangono nella disponibilità degli enti, sia per il regime giuridico contabile sia perché assoggettati al principio di unitarietà di programmazione ed impiego delle risorse del settore. Dall’altro lato, le modifiche introdotte dal d.l. 28.3.2014, n. 47 all’art.13, comma 1, al d.l. n.112/2008, il legislatore ha previsto che le risorse derivanti dalle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni e di altri enti pubblici devono essere «destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente». In considerazione dell’impatto sui bilancio degli enti locali, il Sindaco ha chiesto ai magistrati contabili se «l’alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica comporta per i relativi proventi il vincolo di destinazione derivante da legge con la “irreversibilità” della destinazione stessa, così da sottrarre definitivamente all’ente la possibilità delle stesse risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa».

La risposta dei magistrati contabili

Ricorda il Collegio contabile pugliese, come i nuovi principi contabili prevedono che per le entrate vincolate un obbligo, a partire dal 01/01/2015 da parte degli enti locali di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate ex art. 180, comma 3, lett. d), TUEL secondo le modalità indicate nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Con la conseguenza che:

Tra le entrate vincolate, sono state escluse dalla magistratura contabile (deliberazione n. 31/2015 della Sezione delle Autonomie) quelle con vincolo di destinazione generica. Queste ultime confluiscono nella cassa generale e sono utilizzabili per le correnti esigenze di pagamento e, sotto il profilo della gestione di competenza, «anche di queste somme deve essere tenuta adeguata evidenza, per la determinazione delle quote destinate ad investimento e non spese da riportare nel risultato d’amministrazione, che devono essere analiticamente dimostrate nelle note integrative».

Precisata la gestione di cassa delle entrate vincolate, per quanto riguarda i proventi da alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica, l’art. 13, comma 1, lett. a) del d.l. 28.3.2014, n. 47 ha modificato il comma 1 dell’art. 13 del d.l. 25.6.2008, n. 112 dove è previsto che «In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. … Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente».

In merito al vincolo di destinazione di questi proventi è intervenuta al Corte Costituzionale (sentenza n.38 del 25/02/2016) precisando che il «vincolo di destinazione esclusiva» stabilito dalla norma va considerato come «l’espressione di un principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», con il quale il legislatore statale ha inteso stabilire una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari». In altri termini, una volta assunto dal legislatore l’obiettivo di potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso la vendita di determinati beni, «l’imposizione del vincolo di destinazione specifica dei proventi della vendita all’acquisizione di nuovi alloggi o alla manutenzione di quelli esistenti appare mezzo necessario al suo raggiungimento».

Conclusioni

Sulla base delle sopra indicate precisazioni, non vi è dubbio per il Collegio contabile la natura di «entrate vincolate a destinazione specifica» ex art. 180, comma 3, lett. d), TUEL ai proventi derivanti dalle alienazioni di immobili ERP, con impossibilità da parte del Comune di poter utilizzare le citata entrate per finalità diverse da quelle previste per legge.

Leggi il parere della Corte dei conti pugliese n. 31/2020


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