MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


L'emergenza non richiede la segnalazione dello squilibrio del responsabile finanziario

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Il grave squilibrio finanziario che pare si stia prefigurando per gli enti locali a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 comporta l’obbligo di segnalazione da parte del responsabile finanziario (articolo 153, comma 6, del Tuel)? L’articolo in questione pone in capo al responsabile finanziario l’onere di segnalare il costituirsi di situazioni gestionali, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In questi casi, il responsabile potrebbe anche arrivare alla sospensione del rilascio dell’attestazione della copertura finanziaria, facendo scattare di fatto una gestione provvisoria, che consente l’assunzione di impegni delle sole spese obbligatorie. La previsione è stata indubbiamente introdotta per far fronte a situazioni specifiche che riguardano il singolo ente. Nel caso dell’emergenza da contagio CoviD-19, invece, lo scenario in cui viene a crearsi la situazione di potenziale squilibrio è diverso, generalizzato e non dipeso da comportamenti difformi dai principi contabili o da fatti gestionali “individuali”. Buona parte del potere di intervenire, introducendo misure adeguate ad affrontare lo squilibrio, inoltre, è posizionato al di fuori del perimetro amministrativo locale e, per questo motivo, non si ritiene doveroso far scattare la gestione provvisoria. Ciononostante, certi principi normativi di fondo vanno comunque rispettati. Non vi è dubbio, infatti, che questa emergenza rischia di provocare forti ripercussioni sugli equilibri finanziari, portando con sé inevitabili riflessi sull’attività dell’ente, la quale deve sempre essere improntata al rispetto del principio del pareggio di bilancio e del buon andamento dell’amministrazione. Di conseguenza appare più opportuno che tutti i soggetti individuati dall’articolo 153, comma 6, del Tuel cooperino per individuare le azioni che l’ente sarà chiamato ad adottare per circoscrivere quanto più possibile il «buco di bilancio», senza dover attendere la segnalazione. Buco che, peraltro, a oggi non è quantificabile, né sono prevedibili le misure che certamente adotterà il Governo in soccorso degli enti locali. La competenza quindi fisiologicamente si sposta dal responsabile finanziario all’organo esecutivo, che dovrà tempestivamente coordinare le attività e intervenire per: a) individuare il possibile deficit di bilancio, di competenza e di cassa, con il supporto del servizio finanziario e tenendo conto degli aggiornamenti normativi. A questo proposito si segnala l’intervento dell’Ifel volto a raccogliere ed elaborare i dati delle perdite presunte dei comuni capoluogo (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 aprile); b) introdurre misure idonee a garantire la tutela della salute dei cittadini; c) individuare le spese ritenute assolutamente indispensabili per la comunità amministrata, evitando la gestione provvisoria e la sospensione del rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria; d) attivare tutte le leve di entrata possibile, con riflessi sia sulla competenza che sulla cassa; e) informare l’organo consiliare e l’organo di revisione sulla situazione e sulle misure in corso di adozione; f) proporre all’organo consiliare l’aggiornamento della programmazione di breve e medio periodo, ove necessaria, al fine di adeguarla ai nuovi scenari di riferimento, non appena saranno noti. Il nesso che viene a determinarsi tra una situazione di grave squilibrio di bilancio e l’attività amministrativa, o meglio, con le funzioni e i servizi che l’amministrazione è tenuta a esercitare e a erogare, è molto forte. Gli amministratori quindi devono interrogarsi in merito alla rivisitazione dei propri obiettivi, affinchè i dipendenti siano messi nelle condizioni di conoscere verso quale performance organizzativa e individuale debbano operare. Il ristretto margine di scelta riservato alla dirigenza, in presenza di risorse pubbliche al momento finalizzate solo al risparmio, infatti, non consente di coniugare il sistema di «indicatori di risultato» (associato ai programmi di bilancio in base all’articolo 18-bis del Dlgs 118/2011) con il sistema di indicatori diretti alla misurazione della performance (organizzativa e individuale) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi (articoli 8 e 9 del Dlgs 150/2009). Risulta indispensabile, inoltre, poter attivare tutte le azioni possibili dirette a incrementare o mantenere l’entrata e ridurre la spesa, per le quali potrebbero essere introdotti appositi obiettivi nel Dup o nel Peg. Un’ultima riflessione va dedicata ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Pur essendo prescritti da leggi costituzionali (articoli 117 e 120), non sono stati ancora ben definiti. Questo implica l’utilizzo di forti margini di discrezionalità tra le amministrazioni locali, nel momento in cui le stesse siano chiamate a individuare le attività essenziali che devono essere mantenute in quanto obbligatorie, nonostante si paventi lo squilibrio finanziario. Nel contesto di ergenza nazionale (i cui effetti sono noti a tutti gli organi comunali), la segnalazione secondo l’articolo 153, comma 6 dovrebbe essere assorbita dall’attività di impulso e posta in capo all’organo esecutivo. Trattandosi di una materia affidata alla disciplina del Regolamento di contabilità sarà bene, in futuro, introdurre clausole dirette a specificare gli obblighi in capo al responsabile finanziario e agli altri organi. Soprattutto quando ci si trova di fronte ad emergenze nazionali o comunque a situazioni non dipendenti dalla mera gestione dell’ente, che implicano scelte sull’erogazione dei servizi essenziali, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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