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Consiglio di Stato: il parere di “regolarità contabile” è obbligatorio

Ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale (non concretante atto di indirizzo) deve essere corredata – già in sede di elaborazione della proposta – del parere di “regolarità tecnica” ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di “regolarità contabile”.

L’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 impone che ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale (non concretante atto di indirizzo) sia corredata – già in sede di elaborazione della proposta – del parere di “regolarità tecnica” ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di “regolarità contabile” del responsabile del servizio di ragioneria. L’importanza di tale apporto tecnico è fatta palese: a) dal carattere obbligatorio del parere (che “deve essere richiesto”: art. 49, comma 1); b) dalla rilevanza ai fini dei “controlli interni” (cfr. art. 147 bis d. lgs. cit.); c) dalla autonoma responsabilizzazione, sul piano amministrativo e contabile, dei soggetti chiamati a formularli (cfr. art. 49, comma 3); d) dalla loro attitudine condizionante (che impone, ove la Giunta e il Consiglio abbiano inteso discostarsene, un obbligo di qualificata e specifica motivazione: cfr. art. 49, comma 4); e) dalla rilevanza delle situazioni di “conflitto di interessi” (cfr. art. 6 bis l. n. 241/1990), che strutturano il duplice obbligo di preventiva “segnalazione” (in caso di conflitto anche solo “potenziale”) e di “astensione”. E’ viziata la deliberazione assunta dalla Giunta nel caso in cui i dirigenti che hanno espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche nel caso in cui la delibera riguardi un atto di macro-organizzazione, di carattere generale e programmatico. In un tale contesto, ai fini della legittimità dell’atto si sarebbe dovuta applicare, in difetto di altre figure di responsabili dei servizi, la regola “residuale” posta dall’art. 49, comma 2 per l’ipotesi di “mancanza” dei responsabili dei servizi (applicabile, per analogia, alla ipotesi di “astensione generalizzata”), con investitura, a fini ausiliari, del Segretario generale dell’Ente.

Scarica il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2450 del 17 aprile 2020


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