MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Erogazione illegittima del salario accessorio. Responsabilità estesa anche ai revisori dei conti

 La Corte dei conti siciliana, conferma la condanna erariale ai convenuti con ripartizione della responsabilità identica per il danno erariale procurato all’ente locale per l’erogazione del salario accessorio illegittimo.

In merito alla responsabilità dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica, in caso di sottoscrizione di un contratto decentrato che preveda l’erogazione di indennità illegittime, i convenuti si sono difesi precisando che la competenza giurisdizionale non sia intestata alla Corte dei conti, atteso che, la fase della negoziazione è contraddistinta da bilanciamenti e contemperamenti di interessi, che non hanno rilevanza esterna e non possono quindi causare danno.

La posizione del Collegio contabile

La tesi sulla non competenza della Corte dei conti nei confronti della delegazione di parte pubblica, non può essere condivisa. Infatti, secondo i giudici contabili la Cassazione a SS.UU. con l’ordinanza n. 14689 del 14 luglio 2015, ha affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti esclusivamente nei confronti dei rappresentanti sindacali e non della parte pubblica. E’ stato, infatti, chiarito come “… pur soggiacendo la contrattazione collettiva ai vincoli di finanza pubblica ed essendo previsti specifici controlli di compatibilità dei costi di quella integrativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 bis e art. 40, comma 3 quinquies), l’attività contrattuale collettiva è stata modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella tipica del rapporto di lavoro privato, ove necessariamente contrapposte sono le istanze rappresentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle parti datoriali … pertanto, deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato”. Anzi nella citata ordinanza è stato evidenziato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 quinquies, laddove dispone che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione“, sancisce testualmente che l’obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Sulla responsabilità dei revisori dei conti

Il Collegio contabile verifica anche la responsabilità dell’organo di revisione contabile che ha espresso il proprio parere favorevole all’ipotesi di contratto decentrato. In via preliminare non è stato accolto l’argomento difensivo secondo cui i revisori avrebbero dovuto semplicemente valutare la compatibilità finanziaria del contratto decentrato con le risorse finanziarie disponibili e con il bilancio comunale. La Corte ha osservato che l’art.40 bis del d.lgs. 165/01 prevede che “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”. L’ampliamento delle funzioni della certificazione dei revisori sui fondi decentrati è stata ampliata dal d.lgs. 150/2009 che ha compreso sia la compatibilità dei costi complessivi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, sia la verifica delle “disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”. Pur non prevedendo le diposizioni di legge una conseguenza preclusiva sull’efficacia del contratto in caso di parere negativo dell’organo di revisione contabile, nondimeno trovano applicazione i principi generali. L’Art.239 del TUEL, dopo aver elencato gli atti sottoposti all’obbligatorio parere preventivo dell’organo di revisione, specifica che l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti ovvero a motivare adeguatamente la mancata adozione. Il d.lgs. n.123/2011 all’art.20 alla lett. h) precisa che spetta all’organo di revisione contabile “effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”. In altri termini il controllo dell’organo di revisione sui contratti decentrati deve essere svolta in modo accurato, professionale e attento. Infatti, l’organo di revisione contabile, pur non potendo paralizzare il procedimento della contrattazione decentrata, deve esprimere un parere chiaro e completo, che sia consequenziale a una puntuale e professionale disamina del contratto integrativo sotto il profilo finanziario e giuridico. In altri termini, secondo il Collegio contabile, un eventuale parere negativo dell’organo di revisione su tutto o parte sull’ipotesi del contratto decentrato dovrebbe spingere l’ente a non concludere il procedimento di contrattazione.

In conclusione, l’inadeguata formulazione del parere e l’omissione di rilievi rendono i componenti dell’organo di revisione partecipi della sequenza contrattuale e del danno erariale che ne è scaturito.

Conclusione

 La Corte dei conti siciliana, conferma la condanna erariale ai convenuti con ripartizione della responsabilità identica per il danno erariale procurato all’ente locale per l’erogazione del salario accessorio illegittimo.

In merito alla responsabilità dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica, in caso di sottoscrizione di un contratto decentrato che preveda l’erogazione di indennità illegittime, i convenuti si sono difesi precisando che la competenza giurisdizionale non sia intestata alla Corte dei conti, atteso che, la fase della negoziazione è contraddistinta da bilanciamenti e contemperamenti di interessi, che non hanno rilevanza esterna e non possono quindi causare danno.


https://www.bilancioecontabilita.it