MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


La chance dell'avanzo utilizzabile con il preventivo

di Marco Allegretti e Marco Terzi

Il nuovo calendario delle scadenze per l’approvazione del rendiconto (30 giugno) e del bilancio di previsione (31 luglio), in via di riscrittura con la legge di conversione del decreto «Cura Italia», offre un’interessante opportunità per gli enti locali che decideranno di approvare il proprio bilancio di previsione 2020-2022 dopo aver approvato il rendiconto 2019. Al verificarsi di certe condizioni – favorite dalla proroga dei termini – a questi enti viene infatti riconosciuta la facoltà di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente già in sede di approvazione del bilancio preventivo. Per tutti gli altri resta comunque la strada della dichiarazione del disequilibrio entro il medesimo termine del 31 luglio per procedere con lo stesso strumento. Una possibilità per tutti L’emergenza da Covid-19 sta causando effetti assai rilevanti sugli equilibri di bilancio, sia in termini di minori entrate tributarie ed extratributarie, sia in termini di maggiori spese correnti conseguenti all’emergenza stessa. I responsabili dei servizi finanziari non potranno esimersi dal fare valutazioni in merito quantomeno durante l’adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 del Tuel). Per chi ne ha, sarà possibile in quella sede utilizzare l’avanzo libero. Infatti, i suoi possibili utilizzi sono tassativamente elencati, in ordine di priorità, dall’articolo 187, comma 2, del Tuel: fermo restando il suo prioritario utilizzo per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio, subito in subordine ne è previsto appunto l’utilizzo per l’adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio in base all’articolo 193, laddove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Naturalmente deve trattarsi di avanzo già accertato a seguito dell’approvazione consiliare del rendiconto. L’opportunità è peraltro alla portata di tutti gli enti con avanzo libero, anche di quelli in anticipazione di cassa vincolata e/o di tesoreria (comma 3-bis dell’articolo 187 del Tuel). Un’opportunità per chi non ha ancora approvato Parallelamente una particolare situazione è prevista dal punto 9.2 del principio contabile applicato 4/2 che, infatti, precisa che il bilancio di previsione può essere portato all’equilibrio già in sede di approvazione mediante l’applicazione di avanzo libero, dichiarando in concomitanza alla stessa il disequilibrio, nel caso in cui si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: a) il bilancio sia approvato successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente ma compatibilmente con le scadenze previste dal regolamento di contabilità e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio; b) risulti in modo inequivocabile che non sia possibile approvarlo altrimenti in equilibrio. Pare ora del tutto evidente che i rinvii delle scadenze previsti dal «Cura Italia» permettano il verificarsi della condizione indicate al punto a), difficilmente realizzabile in condizioni “normali” visto che negli ultimi anni il bilancio di previsione (seppur prorogato) ha sempre avuto scadenze anteriori al termine per l’approvazione del rendiconto: pertanto a questi enti, ora, «basterà solo» dimostrare che non c’è alcuna possibilità di equilibrare il bilancio in altro modo.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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