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Tributi a rate, scelta comunale

di Franca Faccini

Una risoluzione delle Finanze con rifl essi importanti anche in ottica emergenza Covid
Anche per gli atti derivanti da accertamento esecutivo
Spetta agli enti locali disciplinare la rateazione dei tributi, anche quelle degli atti di accertamento esecutivo. È la risoluzione n. 3/DF del 17 aprile del dipartimento delle fi nanze a fare chiarezza sulle modalità di rateazione delle somme dovute a seguito della notifi ca di atti di accertamento esecutivo, introdotto dal comma 792 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, precisando a chiare lettere che anche per tali atti si applicano le disposizioni generali prescritte dalla legge di bilancio per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali. Infatti l’art. 1, comma da 796 della legge n. 160 del 2019 detta in via generale le modalità di ripartizione del pagamento delle somme dovute fin da un massimo di settantadue rate che devono adottare gli enti locali e i soggetti ai quali è affi data la gestione della riscossione delle proprie entrate a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, ma fa salva l’autonomia regolamentare riconosciuta ai comuni per la gestione delle proprie entrate tributarie, che incontra solo tre limiti, individuabili nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge, vale a dire: l’individuazione e defi nizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. È evidente, dunque che la riscossione non rientra fra le materie che l’art. 52 del dlgs n. 446 del 1997 sottrae all’autonomia dei comuni, come peraltro precisato dal Consiglio di stato nell’ordinanza n. 4989 del 28 agosto 2001. Pertanto nel proprio regolamento l’ente locale può disciplinare autonomamente le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notifi cazione di atti impositivi. Del resto è lo stesso il comma 797 a disporre che l’ente, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, «ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01» che nella risoluzione n. 3 si ritiene essere l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore. Tutto ciò vale, ovviamente anche per le somme dovute a seguito della notifi ca degli avvisi di accertamento relativo ai tributi e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, che devono contenere anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. Si tratta del cosiddetto «accertamento esecutivo» che rappresenta una novità per gli enti locali che, proprio per questo, hanno chiesto chiarimenti per la corretta applicazione della complessa procedura delineata dalla legge di Bilancio. Pertanto anche per le somme richieste attraverso gli atti di accertamento esecutivo trovano applicazione le norme dei singoli regolamenti sulla rateazione prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine di proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifi ca dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali. Nella risoluzione viene infine chiarito che anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione permane la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare. Sul punto qualche perplessità poteva creare l’art. 1, comma 785 della legge n. 160 del 2019 il quale stabilisce che nell’ipotesi in cui l’ente locale abbia affi dato la riscossione coattiva all’agente della riscossione che si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al successivo comma 792; ciò vuol dire che la rateazione deve seguire le specifi che disposizioni contenute nell’art. 19 del dpr 29 settembre 1973, n. 602. Soccorre, però, al riguardo l’art. 26, comma 1-bis del dlgs n. 46 del 1999 il quale, nello stabilisce che in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi trova applicazione l’art. 19 del dpr n. 602 del 1973, accorda la possibilità di una diversa determinazione da parte dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente. Via libera dunque alle rateazioni che, in ossequio l’art. 6, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente – che impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affi nché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli – può essere un utile misura concretamente necessaria a fronteggiare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito il territorio nazionale.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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