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Erogazione illegittima del salario accessorio. Responsabilità estesa anche ai revisori dei conti (parte prima)

In caso di erogazione del fondo accessorio di componenti indebite, rispondono di danno erariale il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale, che hanno deliberato l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato, i componenti della delegazione trattante di parte pubblica ei revisori dei conti.

In caso di erogazione del fondo accessorio di componenti indebite, rispondono di danno erariale il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale, che hanno deliberato l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato, i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e, infine, i revisori dei conti, che hanno fornito parere positivo alla sottoscrizione di un contratto integrativo illegittimo. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione siciliana, contenute nella sentenza n.157 del 16 aprile 2020, nella quale è stato, altresì, precisato come, l’erogazione di componenti del salario accessorio illegittime non possono essere recuperate a valere sui fondi decentrati successivi.

No al recupero delle indennità illegittime a valere sui fondi successivi

La Procura della Corte dei conti ha convenuto in giudizio per far dichiarare il danno erariale, il Sindaco e i componenti della Giunta Comunale, i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e i revisori dei conti. L’oggetto del danno erariale riguardava l’erogazione della indennità di videoterminale corrisposta a tutti i dipendenti che utilizzavano il personal computer. A seguito dei rilievi del MEF, l’ente ha proceduto al recupero del salario accessorio erogato in eccesso, attraverso la riduzione del salario accessorio dei fondi decentrati negli anni successivi.

Per il Collegio contabile siciliano questa operazione non ha permesso di ricostruire la perdita patrimoniale subita dall’ente locale. Infatti, seguendo l’orientamento di altra magistratura contabile (tra le tante Corte dei conti del Veneto, sentenza n.98/2015) secondo cui le disposizioni del d.l. 16/2014 (cosiddetto decreto salva Roma) non incidono in alcun modo sulla procedibilità dell’azione erariale. Infatti, l’azione erariale non deve essere intesa come mero ripristino dell’equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e l’autore dell’illecito che lo ha causato, ma tutela soprattutto l’esigenza che i mezzi finanziari pubblici siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici. Nel caso di specie vi sono due elementi specifici, che sono dirimenti al fine di escludere la possibilità che il recupero ai sensi del citato art. 4 del D.L. n. 16 del 2014 faccia venir meno il danno erariale. In primo luogo, tale recupero non comporta un effettivo incasso di somme in favore del Comune, poiché non vi è un incremento patrimoniale tale da pareggiare l’illegittimo depauperamento derivante dal pagamento dell’indennità non dovuta. Il recupero consiste, in realtà, nella riduzione del Fondo delle risorse decentrate del personale e, dunque, si risolve soltanto in un risparmio di spesa. In secondo luogo, non si tratta di un recupero nei confronti dei dipendenti che hanno beneficiato della indennità poiché questi ultimi non devono restituire nulla. Infatti, nella riduzione dei fondi integrativi degli anni successivi coloro che sopportano gli effetti della decurtazione non coincidono con i beneficiari dell’indennità illegittima erogata. In altre parole, gli attuali dipendenti subiscono una diminuzione del Fondo per le risorse decentrate per compensare gli importi indebitamente erogati ad altri, che, qualora frattanto siano andati in pensione, ovviamente neppure saranno incisi da tale compressione del summenzionato Fondo.  

La responsabilità del Sindaco e della Giunta

L’erogazione della indennità di videoterminale non essendo prevista dal contratto nazionale non può rientrare né nel rischio né nel disagio subito dai dipendenti che vi operino. La previsione di tale indennità si pone, quindi, in palese contrasto con i principi della contrattazione collettiva nazionale, che hanno escluso la possibilità di riconoscere in maniera indistinta e generalizzata le indennità, come quella di videoterminale, che sono connesse al normale svolgimento delle attività lavorative (vedi orientamento applicativo ARAN n. 199 del 2011). L’Art.40 comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/01 stabilisce, infatti che “le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.

In merito alla responsabilità dei convenuti Sindaco e componenti della Giunta comunale, loro va riconosciuta l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo economico sull’utilizzo delle risorse decentrate. Secondo il Collegio contabile la deliberazione di autorizzazione si inserisce in maniera determinante nella sequenza causale, che ha condotto al pagamento dell’indennità illegittima.

Nel caso di specie, il Collegio contabile esclude che possa fare ingresso la cosiddetta esimente politica, in quanto l’assunzione della carica di Sindaco e di quella di assessore comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e perfino in piccoli Comuni ove l’attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione. 

Scarica la sentenza n.157 del 16 aprile 2020


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