MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Revisori, illegittima la revoca per conflittualità ed eccesso di attività

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

La sentenza del Tar Marche n. 192/2020 La conflittualità tra i revisori e gli organi comunali, anche quando risulta particolarmente marcata con eccesso di attività, non può supportare la revoca, che richiede invece la puntuale contestazione degli addebiti e dei ritardi nello svolgimento dei compiti di legge. É anche da escludere la possibilità di una revoca fiduciaria e discrezionale. Conla sentenza n. 192/2020, il Tar Marche ha deciso del conflitto fra un Comune e l’organo di revisione, sfociato nella revoca di quest’ultimo da parte dell’ente. Nel giudicare il merito del ricorso alla delibera da parte dei revisori, il Tar ha ricordato che l’articolo 235 del Dlgs n. 267 del 2000 prevede, al secondo comma, che «Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d)». Inoltre l’articolo 239 delllo stesso Dlgs prevede, al comma 1, lettera a), tra i compiti del revisore dei conti, l’«attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento». Nel caso in esame, le violazioni addotte nella motivazione per giustificare la revoca sono state diverse: assenza di collaborazione con l’amministrazione, anche in assoluto spregio del particolare stato emergenziale post-sisma 2016; reiterato mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’ente per il rilascio dei pareri; comportamenti esclusivamente ispettivi e inquisitori con rallentamento e impedimento dell’attività amministrativa ; pareri non favorevoli privi di motivazioni valide e non attinenti la gestione economico-finanziaria; aumento dei costi di gestione dell’ente a causa della presenza dei revisori in orario di chiusura dell’ente; pesanti accuse e offese a funzionari e amministratori; ingerenze nelle scelte politico-amministrative e danni all’immagine dell’ente. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la motivazione elaborata su questi elementi non possa ritenersi sufficiente a supportare il provvedimento impugnato. Con la sentenza n. 2785/2018 della V sezione (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 maggio 2018), il Consiglio di Stato ha affermato che la revoca non è ipotizzabile esclusivamente per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) del Dlgs 267/2000. Ne consegue che possono rilevare ulteriori condotte dell’organo di revisione che, omettendo o gravemente ritardando il regolare compimento delle attività e delle funzioni di legge impediscano od ostacolino il funzionamento dell’organo consiliare. Nella medesima decisione è però precisato, puntualizzano ora i giudici, che va esclusa la natura di atto meramente discrezionale dell’amministrazione adottabile ad nutum, della revoca. L’ostacolo al funzionamento dell’organo consiliare deve consistere nell’omissione o nel ritardo del regolare compimento delle funzioni di cui all’articolo 239 del Dlgs 267/ 2000. Non rilevano però i ritardi nel rilascio di pareri laddove il regolamento di contabilità dell’ente stabilisca che, oltre un certo termine, essi si intendono rilasciati in senso favorevole. In conclusione, non possono integrare omissione di atti e mancanza di collaborazione con organi e uffici comunali i rilievi e i pareri negativi resi dal collegio dei revisori così come le eccessive richieste documentali, nel contesto di una attività di controllo, da esercitare sempre in modo autonomo ed indipendente, sulle proposte consiliari per l’approvazione dei bilanci o altri atti (si veda Tar Sicilia Palermo 10 maggio 2017 n. 1276). Il Tar non entra nel merito delle segnalazioni e dei rilievi effettuati dai revisori, molti dei quali peraltro all’esame del giudice contabile, limitandosi a ribadire come questi rilievi non provino a sufficienza la presenza di condotte dell’organo di revisione che, omettendo o gravemente ritardando il regolare compimento delle attività e delle funzioni previste dall’articolo 239, comma 1, del Dlgs 267/2000 e dello statuto comunale, impediscano od ostacolino il funzionamento dell’organo consiliare. La prova della condotta deve essere rigorosa, per evitare che il controllato possa procedere alla revoca dei “controllori” in presenza di situazione di conflittualità o rilievi non graditi, con la sola (e generica) affermazione che la loro attività incide sul regolare funzionamento degli organi comunali. La revoca dei revisori non è un mero atto discrezionale dell’amministrazione, ma deve basarsi su circostanze oggettive e non sul venir meno del rapporto fiduciario, che, ovviamente, non può fare parte delle dinamiche esistenti tra un ente e i suoi controllori.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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