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Ancora attuale l’atto di orientamento dell’osservatorio del Viminale sui compensi minimi dei revisori

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, in data 13 luglio 2017 ,ha pubblicato il proprio atto di orientamento sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali.

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, in data 13 luglio 2017 ,ha pubblicato il proprio atto di orientamento sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli enti locali, anche se all’epoca non era ancora intervenuto l’adeguamento dei compensi disposto con il DM 20 dicembre 2018. Con un parere del 7 aprile 2020, il Viminale ha confermato i contenuti sulla determinazione dei compensi dei revisori dei conti, anche a seguito del loro adeguamento disposto dal decreto di fine dicembre 2018 e della nomina del Presidente, in presenza di organo collegiale, ora rimessa al Consiglio comunale.

I contenuti dell’atto di orientamento

Nelle proprie premesse dell’atto di orientamento, l’Osservatorio del Viminale ha osservato che dal 2005 non sono intervenuti “aggiornamenti dei limiti massimi” stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005.

Secondo l’Osservatorio, la definizione di un compenso ai revisori in misura diversa dal compenso base nel livello massimo stabilito dal decreto ministeriale costituisce alternativa, teoricamente ammissibile, ma di natura eccezionale. La teorica alternativa a differenziare il compenso rispetto alle misure stabilite dal decreto ministeriale è formalmente rimessa all’autonomia negoziale delle parti, nei limiti degli spazi di accordo che residuano nella costruzione del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la pubblica amministrazione.

In questo accordo negoziale, da una parte vi è l’interesse dell’ente ad una prestazione qualificata e quello dei revisori ad un compenso adeguato alla propria professionalità e consono al decoro della professione, che vanno tutelati.

Ricorda, inoltre, l’Osservatorio, che essendo la scelta del revisore frutto di un meccanismo oggettivo, sia necessaria la predeterminazione di un criterio oggettivo al quale uniformarsi per la determinazione del compenso in misura diversa da quella base massima stabilita dal decreto in relazione alla fascia demografica di appartenenza dell’ente.

In assenza di una possibile trattativa, la determinazione del compenso non può che compiersi con riferimento a criteri predeterminati (parametri) che garantiscano, tra l’altro, il rispetto del principio dell’adeguata remunerazione di cui all’art. 2233 c.c. L’art. 241 del TUEL, il decreto ministeriale, l’art.2233 del codice civile e i principi individuati dalla giurisprudenza portano a ritenere, che ogni determinazione di compenso inferiore al limite massimo della fascia demografica appena inferiore alla griglia definita dal decreto ministeriale, non rispetti i principi di sufficienza e congruità.

L’Osservatorio ha, pertanto, concluso fornendo il seguente indirizzo agli enti locali “la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”. In altri termini, evidenzia l’Osservatorio che risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge.

Il parere del Viminale

La richiesta di parere inviata al Ministero dell’Interno, riguarda la determinazione del compenso minimo da corrispondere all’Organo di revisione contabile, anche alla luce dell’adeguamento dei compensi disposto dal recente decreto ministeriale del 20 dicembre 2018.

Secondo i tecnici del Viminale, l’atto di orientamento dell’Osservatorio, pur essendo intervenuto nel 2017, ossia prima del D.M. del 20 dicembre 2018 che ha fissato i nuovi compensi dei revisori degli enti locali con decorrenza dal primo gennaio 2019, può essere un utile riferimento nei limiti dei presupposti normativi espressi dall’articolo 241 del Tuel. Infatti, da un punto di vista di tutela giuridica della posizione soggettiva sottostante la delibera consiliare di nomina e di determinazione del compenso, è sempre possibile adire le vie giudiziarie, mediante il ricorso alla giustizia amministrativa, considerando altresì che l’atto di determinazione del compenso ha anche natura negoziale nei limiti dei presupposti giuridici fissati dalle norme di riferimento.


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