MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Asili nido e scuole dell'infanzia, sì della Corte dei conti al trasporto a carico degli enti locali

di Michele Nico

La delibera della Corte dei conti Veneto n. 34/2020 Il Comune può dare parziale copertura finanziaria al servizio di trasporto per gli asili nido e le scuole dell’infanzia con risorse proprie, con un corrispondente minor aggravio a carico dell’utenza e in ragione delle condizioni economiche della famiglia, purché l’ente decida sulla base di delibera motivata e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Questo è il principio affermato dalla Corte dei conti Veneto, conla delibera n. 34/2020/Par. La pronuncia è meritevole di interesse perché per la prima volta la magistratura contabile si è occupata del trasporto per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, avallando un inquadramento normativo che assegna a questi servizi una valenza sociale ed educativa, tale da giustificare pienamente l’impegno da parte dell’ente di rimuovere gli ostacoli di ordine economico alla relativa fruizione da parte delle famiglie. Il trasporto scolastico La disciplina del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie, negli ultimi anni è stata definita con interventi legislativi precisi e puntuali. Nello specifico, l’articolo 5, comma 2, del Dlgs 63/2017, recante «servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità» ha stabilito che «gli enti locali ( ) assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.» La questione interpretativa del disposto è stata deferita alla sezione autonomie della Corte dei conti, che con la delibera n. 25/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato il principio di diritto secondo cui «gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio ( ) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.» Il legislatore ha poi chiuso il cerchio recependo il principio della magistratura contabile con il Dl 126/2019, convertito dalla legge 159/2019, ove si è appunto sancito che «la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio». In assenza di altrettanta chiarezza in ordine al servizio di trasporto per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, la Sezione veneta è intervenuta con il parere in esame, dando l’atteso segnale di semaforo verde all’intervento da parte degli enti locali. La valenza educativa dei servizi per l’infanzia I giudici hanno vagliato la questione in modo accurato, ricostruendo in sequenza gli interventi legislativi e giurisprudenziali che nel corso degli anni si sono occupati della materia. Con la decisione n. 467/2002 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che «il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce a una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino». Su questa stessa linea anche la scuola dell’infanzia, aperta a tutti i bambini con un’età compresa fra i 3 e i 5 anni, di durata triennale e non obbligatoria, è stata inclusa nelle articolazioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 28 marzo 2003, n. 53. Grazie a questi richiami la Corte veneta ha chiarito che «non si può negare l’afferenza degli asili nido e della scuola dell’infanzia alla materia dell’istruzione», aprendo in questo modo le porte a un legittimo impiego di risorse pubbliche per agevolare l’accesso della cittadinanza ai servizi in parola. Fermo restando, quindi, che l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e che una tariffa deve pur sempre essere prevista, in linea generale, come corrispettivo a fronte della prestazione, nulla toglie che il Comune possa erogare il servizio di trasporto a condizioni agevolate nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione, o anche il totale esonero dalla stessa, sulla base di criteri di finanziamento oggettivi e predeterminati.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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