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Danno erariale per interessi su anticipazioni di tesoreria basate su entrate non veritiere

Il PM contabile ha citato in giudizio per danno erariale il Sindaco, l’intera giunta comunale, il Segretario comunale, i dirigenti e il revisore dei conti per il danno subito dal Comune in termini di maggiore spesa, conseguente alla violazione del patto di stabilità.

Il ritardo nell’approvazione dei debiti fuori bilancio da parte dell’ente locale, successivamente caduto in una crisi finanziaria irreversibile, tanto da giungere alla dichiarazione di dissesto, ha visto coinvolto per danno erariale, oltre agli amministratori e dirigenti, anche il revisore dei conti. Il revisore dei conti è stato condannato in primo grado per non aver svolto, con colpa grave, una adeguata attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, esprimendo parere favorevole all’approvazione dei rendiconti annuali, in assenza di valide attestazioni in merito alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere. Anche la Sezione prima della Corte dei conti di Appello (sentenza n.54/2020) ha confermato il danno erariale rendendo così la sentenza definitiva.

Il caso

Il PM contabile ha citato in giudizio per danno erariale il Sindaco, l’intera giunta comunale, il Segretario comunale, i dirigenti e il revisore dei conti per il danno subito dal Comune in termini di maggiore spesa, conseguente alla violazione del patto di stabilità. Nella ripartizione del danno la parte maggiore veniva attribuita al Sindaco cui seguiva quella del revisore dei conti per aver omesso di esercitare la propria funzione di controllo. La citazione in giudizio da parte del PM ha tratto origine dalla verifica dei conti consuntivi dell’ente da parte della Sezione regionale di controllo. Quest’ultima, in rettifica dell’inconsistente saldo positivo di amministrazione, ha fatto emergere rilevanti disavanzi e circa 700 debiti fuori bilancio maturati da tempo e mai riconosciuti, con conseguente successiva dichiarazione di dissesto dell’ente locale, impossibilitato a ripianare l’ingente disavanzo generato nella gestione. Il Collegio contabile di primo grado ha, tuttavia, limitato il danno erariale alle sanzioni dovute per lo sforamento del patto di stabilità, ricostruito dai giudici contabili di controllo, a fronte di spese per assunzioni di personale illegittime, per le maggiori indennità di funzioni e gettoni di presenza pagate agli amministratori e, infine, per gli interessi passivi corrisposti per le anticipazioni di tesoreria ottenute illegittimamente attraverso lo scorretto accertamento di entrate con una spesa maggiore di quella effettivamente sostenibile dall’ente.

La conferma del danno in appello

I giudici contabili di appello hanno confermato il danno erariale così come correttamente ricostruito nella sentenza di primo grado. In merito agli interessi passivi pagati per le anticipazioni di tesoreria, quale posta di maggior danno, la Corte di appello si sofferma sulle sue motivazioni. In particolare, è stato rilevato che si tratta di una spesa dalla quale il Comune non ha ricavato alcuna utilità e che si è resa necessaria perché l’Amministrazione, in assenza di un adeguato riaccertamento dei residui e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ha potuto dare una fittizia copertura finanziaria a spese certe con entrate insussistenti, inesigibili o comunque non riscosse e con entrate che andavano destinate preliminarmente alla copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio da riconoscere. In altri termini, per molto tempo l’ente ha elevato in modo illegittimo il limite massimo della anticipazione di tesoreria concedibile, con una spesa per interessi passivi maggiore di quella massima sostenibile.

In merito alla responsabilità del revisore dei conti, i giudici contabili di appello hanno confermato la sua colpa grave per non aver svolto una adeguata attività di vigilanza sulla regolarità contabile esprimendo parere favorevole all’approvazione dei rendiconti annuali, in assenza di valide attestazioni in merito alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, uniformandosi, senza alcun controllo o verifica, alle inutili attestazioni di assenza di debiti fuori bilancio riconosciuti.


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