MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta: rebus sui tempi di ratifica

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Con un emendamento all’articolo 109 del decreto legge 18/2020, il legislatore è intervenuto sui tempi di ratifica delle variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla giunta, elevando per l’anno 2020 il termine da 60 a 90 giorni, fermo restando l’obbligo di provvedere entro la fine dell’esercizio. A ben guardare tuttavia la disposizione, citando espressamente l’articolo 51 del Dlgs 118/2011 che disciplina l’ordinamento contabile regionale e facendo riferimento alla legge di ratifica (e non alla semplice delibera), potrebbe trovare applicazione solamente per le Regioni e non anche per gli enti locali. Comuni, Province e Città metropolitane quindi, dovranno fare affidamento sui termini ordinari concessi dall’articolo 175 del Tuel per la ratifica consiliare delle variazioni d’urgenza adottate dalla giunta, o potranno in ogni caso far valere la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi introdotta dall’articolo 103 del decreto legge 18/2020? Sospensione dei procedimenti amministrativi L’articolo 103, comma 1, del Dl 18/2020 sospende dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 tutti i termini inerenti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o di iniziativa d’ufficio, siano essi ordinatori o perentori. Sospensione ulteriormente protratta al 15 maggio 2020 a opera dell’articolo 37 del Dl 23/2020. In assenza di una specifica disposizione che differisca il termine per la ratifica delle variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo, ci si chiede quindi se la sospensione possa essere applicata anche allo specifico procedimento, visto che è stato adottato un vero e proprio congelamento del decorso dei termini procedimentali amministrativi di portata generale. La risposta non è irrilevante, in quanto da un lato l’esigenza di intervenire celermente a variare le previsioni di bilancio per far fronte alle spese connesse all’emergenza ha aumentato il ricorso a tale strumento, dall’altro la difficoltà di riunire gli organi consiliari in tempi di contagio rischia di far decadere tali delibere e con esse l’efficacia delle variazioni. A supportare una risposta positiva ci sono due semplici considerazioni: a) la prima è che la ratifica della variazione di bilancio da adottare in base all’articolo 175, comma 5, del Tuel, rientra a pieno titolo nel novero dei procedimenti amministrativi, sebbene abbia una natura contabile; b) la seconda è che l’assenza di una specifica previsione di legge che proroga del termine, in analogia con quanto previsto dall’articolo 107 del Dl 18/2020 per altri adempimenti contabili, non può far venir meno l’applicabilità di tale sospensione generalizzata al procedimento di ratifica della variazione d’urgenza. Rimane comunque l’obbligo per l’ente, previsto dall’articolo 103 del Dl «Cura Italia», di adottare ogni misura idonea ad assicurare la ragionevole durata e celere conclusione dei procedimenti, con priorità da assegnare a quelli ritenuti urgenti. L’ente dovrà quindi adoperarsi al fine di dimostrare di aver adottato ogni ragionevole soluzione organizzativa utile all’adempimento. Certamente ci si sarebbe aspettati, ancora una volta, una maggiore attenzione da parte del legislatore alle esigenze anche procedurali degli enti locali, spesso costretti a interpretare le norme per poter superare le innumerevoli difficoltà che la gestione dell’emergenza implica. Specie quando la soluzione è a costo zero per la finanza pubblica, come in questo caso. Le conseguenze in caso di mancata ratifica Ma cosa succede se, al di là della sospensione, la variazione d’urgenza adottata dall’organo esecutivo non dovesse essere ratificata nei termini? L’ordinamento prevede un effetto caducatorio degli atti di impegno adottati in forza della variazione, con obbligo per il consiglio di adottare nei successivi 30 giorni i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Il che significa, in sostanza, che occorrerà sanare con una variazione ex-post questi impegni, al fine di ricondurli nell’alveo del sistema bilancio. Sotto questo punto di vista sussistono differenti orientamenti della Corte dei conti circa la natura della «sanatoria»: da un lato c’è chi sostiene che i rapporti giuridici nati in forza della variazione poi inefficace si configurino come debiti fuori bilancio e come tali vadano riconosciuti dal Consiglio dell’ente (Corte conti Calabria, delibera n. 257/2007 – Puglia n. 25/2017); dall’altro vi è chi afferma, invece, che queste obbligazioni non si traducano in debiti fuori bilancio, stante l’elencazione tassativa contenuta nell’articolo 194 del Tuel (Corte conti Calabria, delibera n. 58/2009). Chi scrive propende per questa ultima interpretazione. Innanzitutto, per la diversità delle situazioni (obbligazione assunta in assenza di preventivo impegno, nel caso di debito fuori bilancio, obbligazione assunta a fronte di un regolare impegno per il quale è venuta a meno la copertura finanziaria, nel caso della mancata ratifica). Ma non solo. Non vanno tralasciate anche le conseguenze che ricadrebbero sul terzo in caso di debito fuori bilancio, dato che la giurisprudenza contabile, in queste circostanze, ammette la sua riconoscibilità limitatamente all’importo pari alla minor somma tra l’incremento ottenuto dall’ente e la diminuzione patrimoniale subita dal terzo, in cui non può rientrare l’utile d’impresa. Con il rischio, quindi, che alla fine ci rimetta il fornitore in buona fede, al quale è stato regolarmente comunicato il numero di impegno e che rimane del tutto estraneo all’evento.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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