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Lo stop ai versamenti vale anche per i comuni

di Matteo Barbero

Vale anche per gli enti locali lo stop ai versamenti fiscali di aprile e maggio. A chiarire la portata del disposizioni del dl 23/2020 in materia fiscale è l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E del 13 aprile 2020. In particolare, viene in considerazione l’art. 18, che ha introdotto la sospensione dei versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell’Iva e dei contributi e premi previdenziali e assistenziali, subordinandoli, però, ad un calo del fatturato del 33% o 50% a seconda del superamento o meno della soglia dei 50mln di euro di fatturato o compensi nell’anno precedente. Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la sospensione opera senza condizioni di fatturato solo per le ritenute, contributi e premi (art. 18, comma 5). La norma parla di enti che svolgono attività istituzionale, ma l’Agenzia ritiene che la disposizione «trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 18 per i soggetti esercitanti attività d’impresa». Di conseguenza, in caso di esercizio di attività commerciale, non prevalente, e istituzionale, gli enti non commerciali possono benefi ciare della misura solo in caso di calo di fatturato, mentre per quella istituzionale tale condizione non vale. Al riguardo, l’Agenzia precisa che la fi nalità «dell’art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti benefi ciari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l’ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del decreto « Cura Italia» con la conseguenza che «l’elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo, dell’art. 18 deve ritenersi esemplificativa». Le p.a., in quanto enti non commerciali, rientrano quindi nella locuzione, posto che già la circolare n. 8/E 2020 aveva chiarito che «la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’articolo 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole ecc.)».
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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