MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Dissesto, i debiti competono all'organo di liquidazione se esigibili entro la data di approvazione del rendiconto

di Claudio Carbone

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 23/2020 I debiti certi, liquidi ed esigibili relativi a fatti e atti che si sono verificati nell’anno solare precedente all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sono di competenza dell’organo straordinario di liquidazione (Osl). I debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti e atti sono di competenza dell’Osl nel caso in cui diventino certi, liquidi ed esigibili, anche successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’organo. Lo ha chiarito la Corte dei conti della Puglia, con la delibera n. 23/2020. L’intervento dei giudici contabili si è reso necessario a seguito del quesito di un sindaco di un Comune che ha dichiarato il dissesto finanziario in una data antecedente (il 31.12 di un anno solare), per fatti ed eventi avvenuti prima della dichiarazione e, precisamente, in relazione al conferimento di un incarico legale per resistere in giudizio. È stato così chiesto di sapere se: – gli incarichi conferiti dall’ente per resistere in giudizio nell’arco temporale compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e la chiusura dell’esercizio dell’anno solare riferito allo stesso dissesto rientrino nelle competenze dell’Osl o in quelle dell’ente; – qualora il giudizio per il quale si è provveduto a incaricare il legale nell’arco temporale indicato si concluda nell’anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto, la parcella vada imputata all’esercizio di competenza dell’Osl o all’esercizio di contabilità ordinaria del Comune; – laddove l’incarico al legale sia stato affidato nell’intervallo tra la dichiarazione del dissesto e la competenza dell’anno solare afferente al dissesto, ma tutti gli atti e le attività propedeutiche da parte dello stesso legale si svolgano negli anni successivi alla dichiarazione di dissesto, le parcelle relative alle attività poste in essere siano da imputare all’esercizio di competenza dell’Osl o all’esercizio di contabilità ordinaria del Comune. In merito al caso specifico del conferimento dell’incarico legale avvenuto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, i magistrati contabili della Puglia hanno ulteriormente chiarito che questa circostanza si pone come fatto genetico di un debito nei confronti del Comune dissestato, destinato a ricadere nella competenza liquidatoria dell’Osl nel caso in cui la parcella, che rende liquida ed esigibile l’obbligazione pecuniaria, intervenga dopo la data della dichiarazione di dissesto ma entro quella di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’Osl.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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