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Anticipazione del prezzo all’appaltatore. Arconet approva le regole di contabilizzazione con esempi operativi

E' illegittima la clausola della lex specialis che ne esclude l'applicazione in un appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Si ricorda come l’ANAC avesse previsto, con la deliberazione n.1050/2018, che l’obbligo di corrispondere all’appaltatore l’anticipazione del prezzo, previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è norma di portata generale e che di conseguenza è illegittima la clausola della lex specialis che ne esclude l’applicazione in un appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria. Nella riunione del 12 febbraio 2020, la Commissione ARCONET preso atto delle conclusioni rassegnate dai Dottori Commercialisti, secondo cui l’appalto è un contratto a obbligazioni corrispettive con la conseguenza che l’erogazione effettuata dall’Ente consente all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto. Pertanto, in assenza di espressa definizione civilistica, e tenuto conto di quanto previsto dall’OIC 19 (il quale definisce gli acconti come “i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate […]”) si configura come somma di denaro versata a titolo di anticipo sul prezzo di acquisto di un bene/erogazione di un servizio e non, invece, come importo di denaro slegato da una qualsiasi prestazione dell’appaltatore, condivide ed approva gli esempi riportati in allegato.

Il quesito

Alcuni comuni, richiamando i recenti aggiornamenti al codice dei contratti, chiedono un chiarimento in ordine alla corretta contabilizzazione dell’anticipazione del 20%, prevista dall’a rt. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire agli enti di stabilire se la suddetta anticipazione abbia natura finanziaria e pertanto vada contabilizzata come tale (in termini di concessione di crediti), oppure se abbia natura in conto lavoro e possa essere contabilizzata con imputazione al titolo II della spesa in caso di lavori o del titolo I della spesa in caso di beni e servizi.

La risposta della Commissione

La Commissione precisa che l’anticipazione del 20% prevista dall’art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016 deve essere contabilizzata in conto lavori:

o 1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali (in SP tra le Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);

o 1.2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali (in SP tra le Immobilizzazioni materiali in corso)

o 1.3.1.05.01.01.001 Acconti (in caso di acquisizione di beni e servizi. In Stato Patromoniale tra le rimanenze).

Viene, infine precisato che l’articolo 2424 del codice civile e i principi dell’OIC n. 13, n. 16 e n. 24 prevedono che:

– art. 2424 cc.: le rimanenze di magazzino, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CI, comprendono materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, acconti”.;

– OIC n. 13: la voce “acconti” di cui all’articolo 2424 cc comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni;

– OIC n. 16: le immobilizzazioni materiali possono consistere in beni materiali acquistati o realizzati internamente, beni materiali in corso di costruzione, somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione;

– OIC n. 24: le immobilizzazioni immateriali comprendono oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo), beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Gli acconti sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio. Nella voce BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” si possono comprendere:

o beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l’ottenimento della piena titolarità del diritto);

o acconti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Allegato con i diversi esempi


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