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Limiti alla spesa per i contratti del personale

Fonte: Il Sole 24 Ore

Un nuovo duro colpo per i Comuni medio-piccoli, e soprattutto per quelli non soggetti al Patto di stabilità, è arrivato dalla delibera 11/Contr/2012 della Corte dei conti, che in queste settimane ha acceso un vivace dibattito interpretativo. Con la pronuncia, gli enti piccoli vedono limitarsi le assunzioni a tempo indeterminato nel limite turn over. Forti, di conseguenza, le proteste dell’Anci. In compenso, le stesse amministrazioni possono derogare dal vincolo del 50% della spesa 2009 per quanto riguarda il lavoro flessibile, ma solo in presenza di apposita regolamentazione. Si possono così riassumere le ultime puntate della telenovela che ha per oggetto le assunzioni di personale. Ma andiamo con ordine.
Il quadro sembrava assodato sul fronte della provvista di personale a tempo indeterminato da parte degli enti non soggetti al Patto: in caso di rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 50%, il riferimento restava l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, che prevede il contenimento della spesa di personale rispetto all’ammontare del 2004 (oggi sostituito con il 2008) e la sostituzione integrale delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Anche dopo le modifiche introdotte con la manovra estiva 2010 all’articolo 76, comma 7, del Dl 112/2008, la Corte dei conti, Sezioni riunite, con le deliberazioni 3 e 4 del 2011, ha ritenuto ancora applicabile il comma 562, e gli enti hanno operato di conseguenza. Poi le stesse Sezioni Riunite, nella delibera 11/2012, scrivono che l’articolo 14, comma 9 del Dl 78/2010 «ha introdotto per tutti gli enti, sia quelli sottoposti al Patto sia quelli esclusi, una restrizione alle assunzioni di personale che possono essere effettuate nel limite del 20 (oggi 40) per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».
Sono evidenti le ricadute di questa nuova posizione sulle amministrazioni non soggette al Patto: in pratica vuol dire divieto di assunzione. E in più, che ne sarà delle assunzioni effettuate nel 2011 o nel 2012 per sostituire completamente le cessazioni dell’anno precedente? Almeno non potrà ravvisarsi il dolo o la colpa grave del soggetto che le ha disposte.
Ma qualcosa di buono c’è. La stessa Corte, sempre nella delibera 11, evidenzia come la disposizione che impone il limite del 50% della spesa del 2009 per il lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, come modificato dall’articolo 4, comma 102, della legge 183/2011) assuma, per gli enti locali, carattere di norma di principio volta, da un lato, a limitare il ricorso ad incarichi a termine a favore dei contratti a tempo indeterminato e, dall’altro, ad evitare che il lavoro flessibile consenta di aggirare i limiti del tempo indeterminato. Per l’applicazione concreta, i magistrati contabili distinguono gli enti più grandi dalle amministrazioni che hanno una struttura organizzativa minima. I primi hanno a disposizione un ampio ventaglio di possibilità per soddisfare le temporanee esigenze di personale e, quindi, non necessitano di adattamenti del principio contenuto nella norma. Le seconde, invece, nella loro autonomia ordinamentale, devono adottare un regolamento per adeguare la disciplina alla propria realtà. Nel regolamento, possono prevedere la deroga al limite del 50%, se richiesta per garantire le funzioni fondamentali e non è possibile trovare la soluzione al problema attraverso una riorganizzazione del lavoro. In ogni caso, però, si deve rispettare la progressiva riduzione della spesa per lavoro flessibile. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: dove è il confine che distingue gli enti di dimensioni non ridotte da quelli che hanno una struttura organizzativa minima?

Che cosa cambia

01 | PRIMA DELLA DELIBERA
Gli enti non soggetti al Patto di stabilità (cioè, fino al 2013, i Comuni fino a 5mila abitanti) erano soggetti al vincolo che impediva di superare la spesa di personale registrata nel 2004 (oggi aggiornata al 2008) e di sforare il tetto del 40% (oggi 50%) nel rapporto fra spesa di personale e uscite correnti

02 | DOPO LA DELIBERA
Secondo le sezioni riunite della Corte dei conti anche gli enti non soggetti al Patto sono tenuti a rispettare i vincoli del turn over, che limitano le assunzioni al 20% (ora alzato al 40%) delle cessazioni dell’anno precedente


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