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Enti in riequilibrio finanziario con accesso al fondo di rotazione. Tassative le spese sottoposte a riduzione

Gli enti locali che facciano ricorso al piano di riequilibrio finanziario e richiedano, per il proprio equilibrio di cassa, l’accesso al fondo di rotazione, sono obbligati a procedere alla riduzione - nel quinquennio - di almeno il 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi.

Gli enti locali che facciano ricorso al piano di riequilibrio finanziario e richiedano, per il proprio equilibrio di cassa, l’accesso al fondo di rotazione, sono obbligati a procedere alla riduzione – nel quinquennio – di almeno il 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi, comprese nel macroaggregato 03 e finanziate da risorse proprie (art. 243-bis, comma 9, lett. b, TUEL). La Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.35/2020) chiarisce che la riduzione si applica all’aggregato totale senza possibilità di distinguere tra spese di natura discrezionale e quelle di natura obbligatoria diverse da quelle tassativamente escluse dal legislatore.

Il quesito

Il Sindaco di un comune, dopo aver premesso di aver attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al contempo richiesto l’accesso al fondo di rotazione, ha chiesto ai magistrati contabili se la riduzione della spesa prevista del 10% nei cinque anni delle prestazioni di beni e servizi (macroaggregato 3) individua alcune spese di impossibile compressione, stante la loro natura obbligatoria e se le stesse possa essere escluse dal macroaggregato 3 al fine di non considerare quale componente di riduzione richiesta dalla normativa. Si tratta della spesa relativa all’erogazione delle prestazioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, delineati gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che non consentono ai Comuni di sottrarsi all’esecuzione degli obblighi puntualmente individuati nel Piano educativo individualizzato anche in presenza di vincoli di bilancio.

La risposta del Collegio contabile

I giudici contabili siciliani dopo aver precisato che l’assistenza e l’integrazione sociale in favore dei portatori di disabilità persegue “un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps” (Corte costituzionale, sentenza n. 406 del 1992), con la conseguenza che, nell’individuazione delle misure necessarie alla tutela dei diritti delle persone disabili, si impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati” (Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 2010). Ora, continua il Collegio contabile, sia la giurisprudenza civile che quella amministrativa hanno avuto modo di precisare come la carenza di risorse economiche non può condizionare e sacrificare in modo assoluto il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione dell’alunno disabile (tra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 3 maggio 2017, n. 2023).

Nel caso di specie il Comune ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario al fine di superare le gravi condizioni di illiquidità, con alterazione del regolare andamento della manifestazione dei flussi di cassa relativi alle entrate e alle spese, procedura che richiede quindi “una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente” (art. 243-bis, comma 8, lett. f, TUEL). Con l’adozione del Piano, dunque, l’ente deve dimostrare di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa per il periodo di durata della procedura, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Tali misure di contenimento e razionalizzazione divengono più stringenti ove l’ente abbia accesso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali previsto dall’art. 243-ter TUEL, specialmente in considerazione degli oneri restitutori incidenti sul periodico fabbisogno delle risorse che alimentano la cassa. Tra le misure previste vi è quella di una riduzione del 10% delle spese sostenute per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi, obiettivo che deve realizzarsi nel quinquennio dall’adozione del piano. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, il legislatore elenca gli stanziamenti per i quali opera l’esclusione dalla base di calcolo, tra cui è annoverato anche il “finanziamento delle spese relative all’accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto” (art. 243-bis, comma 9, lett. b, punto n. 5, TUEL). Tra le spese escluse, tuttavia, il legislatore non ha previsto anche la riduzione richiesta dal Comune. D’altra parte il legislatore ha previsto la facoltà, da parte dell’ente locale, di “procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c)”, con evidenza di tali misure all’interno del piano di riequilibrio approvato (art. 243-bis, comma 9, lett. c-bis, TUEL).

In conclusione l’ente locale dovrà rispettare la riduzione prevista nel quinquennio senza sottrarre la spesa obbligatoria indicata nella richiesta di parere.


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