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Le sanzioni in caso di ritardo dei pagamenti

Già da anni si susseguono varie iniziative normative per arginare il fenomeno dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni effettuati in ritardo, si vuole qui evidenziare, riepilogando le fattispecie, il sistema sanzionatorio introdotto dalla legge di bilancio dell'anno 2019.

Già da anni si susseguono varie iniziative normative per arginare il fenomeno dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni effettuati in ritardo, ovvero oltre il termine ordinario di 30 giorni dal ricevimento della fattura (art. 4, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231), oppure entro 60 giorni quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (art. 4, comma 4, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

Si vuole qui evidenziare, riepilogando le fattispecie, il sistema sanzionatorio introdotto dalla legge di bilancio dell’anno 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificato dall’ art. 1, comma 854, lett. a), della legge di bilancio per l’anno 2020, L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Nella sostanza, la L. 145/2018 agisce in due modi:

1) l’art. 1, commi 849-855, introduce una nuova possibilità di ricevere anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, al 31/12/18 o debiti fuori bilancio riconosciuti con delibera consiliare;

2) l’art. 1, commi 858 e segg., prevede nuove sanzioni per gli Enti che non rispettano gli indicatori di riduzione del residuo debito commerciale scaduto e i tempi massimi di pagamento ai propri fornitori.

Per quanto concerne la decorrenza del nuovo regime sanzionatorio, occorre innanzitutto precisare che si applica dall’anno 2021 (art.1, c.859, L. 145/18, modificato dall’ art. 1, comma 854, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160).

Esso si applica, altresì, sulle sole “transazioni commerciali” (Si veda l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231). Sono pertanto esclusi i contributi, i trasferimenti e ogni altro pagamento non associato ad una “transazione commerciale” con corrispettivo.

I tempi effettivi di pagamento e di ritardo di ciascun Ente sono elaborati mediante la piattaforma elettronica del MEF c.d. PCC per le certificazioni ex art.7, c.1, DL 35/13 (art.1, c.861, L.145/18). Risulta pertanto consigliabile aggiornare costantemente la PCC, altrimenti la stessa potrebbe calcolare erroneamente i giorni medi di ritardo dell’Ente.

Per ulteriori dettagli si rinvia al documento del MEF, Regole per il calcolo dei tempi medi ponderati di pagamento e ritardo, Versione 1.0 del 30/12/2019.

A mero titolo di informazione sintetica si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie su cui si applicheranno le sanzioni dall’anno 2021, ma (attenzione) sui dati rilevati nell’anno 2020.

La Tabella riepiloga le norme contenute nella L. 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificata dall’art. 38-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e dall’ art. 1, comma 854, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per l’anno 2020.

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