MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Dilazione entrate locali con autocertificazione

di Sergio Trovato

Le indicazioni dell’Ifel in uno schema di regolamento
Gli estratti dei conti correnti bancari, postali, di deposito, l’Isee o, in alternativa, l’autocertifi cazione sono i documenti che possono comprovare lo stato di diffi coltà momentaneo del debitore per far fronte al pagamento dei crediti vantati dagli enti locali, riguardanti sia le entrate tributarie sia le entrate patrimoniali. È questa l’indicazione fornita dall’Ifel (Istituto di fi nanza locale dell’Anci) alle amministrazioni territoriali in uno schema di regolamento sulla riscossione coattiva. L’Ifel ha pubblicato sul sito uno schema di regolamento sulla riscossione coattiva e ha fornito dei suggerimenti a province e comuni sulle norme atte a disciplinare la complessa materia. In particolare, sulla dilazione ha formulato una disposizione che consente all’interessato, per ottenere la rateazione del debito, di attestare le diffi coltà economiche momentanee con gli estratti dei conti correnti bancari, postali, di deposito oppure con un’autocertifi cazione o l’Isee. Secondo l’Istituto, alla richiesta di rateizzazione deve essere «allegato l’ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito (oppure Isee)». In alternativa, all’istanza deve essere allegata una dichiarazione del debitore «ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445» che certifi chi le condizioni di temporanea e obiettiva diffi coltà economica, dipendenti anche dalle «condizioni lavorative», «nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare». In una nota viene specifi cato, però, che la normativa regolamentare non interferisce con la situazione di emergenza attuale, per la quale «si rinvia alla normativa specifi ca». Nello schema di regolamento, inoltre, si ritiene opportuno fi ssare a 36 il numero di rate massimo per debiti d’importo superiore a seimila euro. Va ricordato che la legge di bilancio 2020 (160/2019) ha previsto tempi e modalità per il pagamento rateale dei crediti degli enti locali. L’articolo 1, comma 796, della legge 160/2019 stabilisce che il debitore, che si trovi in una situazione di difficoltà economica, può chiedere, all’ente creditore o al soggetto affi datario, di pagare a rate le somme dovute se l’importo è superiore a 100 euro. Il limite massimo è fi ssato in 72 rate mensili. Si parte da una soglia minima di 4 rate fi no a un massimo di 72, se la somma da dilazionare è superiore a 20 mila euro. Naturalmente, il numero delle rate cresce al crescere dell’importo dovuto. L’ente non perde il potere di regolamentare le condizioni e le modalità per concedere il benefi cio, ma deve rispettare comunque il parametro stabilito dalla legge, che gli impone di riconoscere un numero di rate non inferiore a 36 per debiti di importo superiore a seimila euro. Qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare, è possibile prorogare solo una volta il periodo di dilazione con provvedimento dell’ente creditore, a meno che non sia intervenuta la decadenza dal benefi cio per inadempimento. La decadenza, infatti, scatta nel momento in cui non vengono pagate due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi. In quest’ultimo caso il debito non potrà più essere dilazionato. L’effetto negativo che produce la decadenza, quindi, è che l’importo ancora dovuto va riscosso in un’unica soluzione. La decadenza va dichiarata dopo un «espresso sollecito». L’amministrazione creditrice o il concessionario possono iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione o di decadenza dall’agevolazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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