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Dissesto, competenze OSL

Con un’interessante pronuncia della Corte dei Conti è intervenuta a risolvere alcune problematiche legate al dissesto, che sovente genera difficoltà nell’individuazione delle poste di competenza dell’OSL in relazione alla diverse fattispecie che emergono per effetto dell’azione gestionale.

Con un’interessante pronuncia la Sezione Regionale di Controllo della Puglia della Corte dei conti parere n° 23/2020 è intervenuta a risolvere alcune problematiche legate al dissesto, che sovente genera difficoltà nell’individuazione delle poste di competenza dell’OSL in relazione alla diverse fattispecie che emergono per effetto dell’azione gestionale.

Il principio definito dall’art. 252 del D.Lgs. 267/2000 – a livello di principio – è decisamente chiaro, devolvendo alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione i «fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato», anche se si scontra talvolta con l’operatività concreta e con le eventuali situazioni dubbie che possono manifestarsi.

Un esempio è il caso esaminato nella pronuncia, laddove si discute dell’imputazione (o meno) alla gestione dell’OSL degli effetti scaturenti da un incarico legale conferito entro il 31/12 di riferimento ma con conseguenze che – ad evidenza – si manifesteranno successivamente, a seguito della pronuncia dell’organo giurisdizionale interessato.

La Sezione Regionale di Controllo della Puglia della Corte dei conti – risolvendo la questione sottoposta – ha così chiarito che:

  1. a) i debiti certi, liquidi ed esigibili correlati a fatti e atti verificatosi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato rientrano nella competenza dell’OSL;
  2. b) i debiti non certi, non liquidi e non esigibili correlati ai medesimi fatti e atti rientrano nella competenza dell’OSL laddove diventino certi, liquidi ed esigibili anche successivamente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ma comunque non oltre la data di approvazione del rendiconto della gestione dello stesso OSL;
  3. c) il conferimento di un incarico legale avvenuto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato si pone come fatto genetico di un debito nei confronti del Comune dissestato, destinato a ricadere nella competenza liquidatoria dell’OSL ove la relativa parcella – che rende liquida ed esigibile l’obbligazione pecuniaria – intervenga dopo la data della dichiarazione di dissesto ma entro quella di approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’OSL.

Per giungere a tale conclusione la magistratura contabile ha valorizzato, soprattutto, l’interpretazione autentica dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000 operata da parte della L. 140/2004, secondo la quale «si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione».

Infatti, è osservato correttamente che il conferimento di un incarico legale nell’arco temporale ipotizzato integra uno degli «atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato» laddove il consiglio comunale dell’ente dissestato abbia presentato l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato nell’anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto.

Inoltre, secondo la pronuncia, in tale contesto di riferimento non appare dubitabile che l’obbligazione pecuniaria derivante dal conferimento dell’incarico integri per l’ente locale un debito «correlato» a tale atto di gestione, che – pertanto – ad essa deve essere ricondotta, essendo stato chiarito che occorre fare riferimento al momento genetico della nascita dell’obbligazione.

Rileva, infine, la circostanza che, nel caso del conferimento di un incarico professionale, si è in presenza di un contratto d’opera intellettuale a prestazioni corrispettive con adempimento non contestuale ma differito, da cui consegue un’obbligazione di pagamento non liquida ed esigibile, destinata a divenire tale a seguito dello svolgimento della prestazione professionale.


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