MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Parificazione di tutti i debiti/crediti con le società partecipate

di Alessandro Festa e Elena Masini

La parificazione dei debiti/crediti con le società e gli organismi partecipati è una fase fondamentale della rendicontazione non solo finanziaria ma anche patrimoniale dell’ente, espressamente prevista dall’articolo 11, comma 6, lettera j), del Dlgs 118/2011. I soggetti interessati Sono soggetti a parifica dei debiti/crediti tutti gli enti strumentali, società partecipate e società controllate. Sono enti strumentali tutti i soggetti giuridici non costituiti in forma societaria a cui l’ente locale partecipa, anche in assenza di condizioni di controllo. Sono società controllate quelle in cui l’ente esercita una influenza dominante in virtù di un potere di fatto, di diritto o contrattuale, mentre sono società partecipate quelle in cui l’ente ha una mera partecipazione in assenza di controllo. Vale la pena interrogarsi se l’obbligo di parifica sussista solamente per le cosiddette partecipazioni “qualificate” che entrano nel Gruppo amministrazione pubblica (Gap) secondo le regole contenute nel principio contabile allegato 4/4 al Dlgs 118/2011, ovvero se l’obbligo sia generalizzato, a prescindere dall’inclusione del soggetto nel Gap, sia per le partecipate dirette che per le indirette. Riteniamo che la seconda soluzione sia quella più vicina allo spirito della norma. La circolarizzazione dei debiti/crediti con i soggetti partecipati, sebbene propedeutica alla predisposizione del bilancio consolidato, non esaurisce certo in questo documento la sua funzione, essendo piuttosto finalizzata a garantire una corretta e veritiera rappresentazione contabile dell’ente a 360°. Se non si ragionasse in questi termini, tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno optato per non predisporre il consolidato dovrebbero ritenersi esonerati dall’obbligo. Ma ovviamente così non è. E se anche si volesse considerare il tutto in chiave di consolidamento dei conti, non dobbiamo dimenticare che sussiste l’obbligo di valorizzare nell’attivo patrimoniale, con il metodo del patrimonio netto, tutte le partecipazioni dirette detenute in qualunque ente strumentale o società, a prescindere dalla quota di partecipazione, mentre le indirette sono valorizzate all’interno del PN della partecipata diretta. Le poste da parificare e i possibili disallineamenti Sono soggetti a obbligo di parifica tutti i debiti e i crediti vantati dall’ente locale verso l’ente/società e viceversa, non estinti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del rendiconto. Non vengono invece prese in considerazione le poste che a quella data risultano già pagate, sebbene esse rilevino ai fini della determinazione dei costi/oneri e ricavi/proventi da elidere in sede di consolidamento dei conti. Nel caso in cui sia l’ente che il soggetto partecipato abbiano tenuto allineate le proprie posizioni, al debito dell’ente corrisponderà il credito nel bilancio della partecipata e viceversa. Non è infrequente, tuttavia, il caso in cui queste poste non collimino e ciò può dipendere da diverse circostanze: – fatture da emettere da parte del soggetto partecipato a fronte di prestazioni parzialmente rese. In questa fattispecie il soggetto partecipato, in forza del principio di competenza economica, avrà acceso il conto fatture da emettere per il solo ricavo di competenza dell’esercizio in chiusura mentre l’ente, applicando il principio della competenza finanziaria potenziata, avrà imputato l’impegno di spesa nell’esercizio nel quale la prestazione sarà completamente resa; – Iva. In regime di Iva split, il soggetto privato al momento dell’emissione della fattura verso l’ente locale effettuerà una registrazione per stornare il conto Iva split e ridurre contestualmente il credito verso il cliente, che resterà aperto per il solo imponibile. Nel bilancio dell’ente, invece, il debito risulterà al loro dell’IVA, il cui giro contabile verrà disposto solo all’atto del pagamento; – pagamenti disposti a fine esercizio non registrati dalla controparte (cosiddette partite viaggianti o in transito); – stralcio di crediti per inesigibilità: può accadere che l’ente locale abbia cancellato il residuo attivo perché ritenuto di dubbia esigibilità, mentre il debito rimane nel bilancio dell’ente/società; – crediti del soggetto partecipato per servizi erogati a fronte dei quali l’ente non ha corrispondenti impegni: ciò può accadere ad esempio perché alla fine dell’esercizio l’impegno non è risultato capiente per coprire l’intera spesa (come nel caso dei conguagli), ma le somme sono effettivamente dovute, oppure perché, al contrario, le somme sono contestate dall’ente e riconosciute come non dovute o perché, più semplicemente, si è in presenza di un debito fuori bilancio. Laddove i disallineamenti sono giustificati da diversi regimi contabili utilizzati ovvero da circostanze indipendenti dalla volontà delle parti (come nel caso dei pagamenti in itinere), sarà sufficiente giustificare tali circostanze nelle note di asseverazione e nella relazione sulla gestione, ma non occorre adottare provvedimenti in sanatoria. Laddove invece la mancata circolarizzazione dipenda da motivi “sostanziali”, occorrerà che i soggetti coinvolti adottino in sede di bilancio (ovvero di rendiconto) tutti gli opportuni accorgimenti (accantonamento di somme nel risultato di amministrazione, stralcio di crediti da parte della partecipata, ecc.). A tal fine il legislatore impone che tutte le differenze vengano sanate entro la fine dell’esercizio successivo. Evidenziamo inoltre come i disallineamenti presenti in contabilità finanziaria potrebbero non essere tali in contabilità economico patrimoniale, per effetto dei diversi criteri di redazione di tali documenti (si pensi ad esempio ad un credito stralciato dal conto del bilancio ma mantenuto nello stato patrimoniale per il suo intero valore). Situazione questa che merita un doppio livello di analisi nella valutazione dei motivi degli scostamenti, così da preparare il terreno per l’eventuale futuro consolidamento dei conti. Asseverazione organi di revisione Come noto, la parificazione dei debiti/crediti deve ottenere l’asseverazione congiunta da parte degli organi di revisione dei rispettivi soggetti. La Corte dei conti, in più di una occasione, ha eccepito come criticità contabile la mancata parificazione ovvero la mancata asseverazione da parte dell’organo di revisione della partecipata. In particolare, la Sezione Autonomie, con la delibera n. 2/2016, evidenzia come anche nelle società prive del collegio sindacale, spetti agli enti soci che esercitano il potere di vigilanza, individuare il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa, senza spese aggiuntive.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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