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Cessione dei crediti del fornitore e casi in cui è possibile il rifiuto da parte dell’ente locale

La richiesta di un comune riguarda la possibilità, da parte dell’ente locale, di poter rifiutare la cessione del credito da parte del fornitore sugli importi delle fatture dovute, anche in considerazione delle regole speciali recate dal codice degli appalti.

La richiesta di un comune riguarda la possibilità, da parte dell’ente locale, di poter rifiutare la cessione del credito da parte del fornitore sugli importi delle fatture dovute, anche in considerazione delle regole speciali recate dal codice degli appalti che, all’art. 106, comma 13 secondo cui “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. La risposta è stata fornita dalla Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.34/2020) secondo la quale, fermo rispettando le attuali indicazioni previste dalla certificazione dei crediti sulla piattaforma, il consenso obbligatorio della PA può essere esercitato solo qualora la fornitura o il servizio non sia stato ancora completato e in ogni caso, non oltre 7 giorni se tali cre3diti siano stati certificati sulla piattaforma dei crediti commerciali.

La normativa di riferimento

L’art.1260 del codice civile stabilisce il principio della “libera cedibilità del credito”, fatti salvi i limiti in cui la legge preveda ipotesi legali o convenzionali di non alienabilità del diritto di credito: tra questi, quelli relativi alla cedibilità del credito verso lo Stato e gli altri enti pubblici costituiscono disciplina speciale rispetto al diritto comune. Nell’ambito di detta disciplina, inoltre, occorre distinguere la materia degli appalti pubblici da quella relativa alla circolazione dei crediti commerciali, interessata da una serie di disposizioni normative relative alla c.d. certificazione dei crediti mediante la piattaforma elettronica della P.A., introdotta con l’art. 37, comma 7 bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che hanno semplificato le formalità richieste per la cessione dei crediti al fine di garantirne una maggiore circolazione.

Vero è, secondo i giudici contabili siciliani, che l’art.106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 rappresenta norma speciale dettata per la materia degli appalti (il cui testo riproduce l’analoga disciplina introdotta dall’art.117 del decreto legislativo n.163/2006 nel Codice dei contratti pubblici) la cui disciplina si discosta dalla normativa codicistica, in quanto la cessione dei crediti è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione. Il medesimo codice, al fine di dare certezza della prevista adesione della PA ha previsto che quest’ultima si esprima sotto forma di mancato rifiuto entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In merito, a dire del Collegio contabile, il giudice di legittimità (Cass. sentenza n.981/2002) ha avuto modo di precisare che il divieto di cessione senza l’adesione della P.A. si applica, in definitiva, solo ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione ( o fornitura) solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato – in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ( art.1260 c.c.) – l’esigenza di garantire, con questo mezzo, la regolare esecuzione evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l’ulteriore, regolare prosecuzione del rapporto. Inoltre, sempre in ragione dell’orientamento del giudice di legittimità, è stato anche precisato che sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata, tale condizione resta valida, tuttavia, finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all’art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l’amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all’origine del credito ceduto, alla data di comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito, non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell’ente pubblico (tra le tante Cass. civ. Sez. III, n.268/2006; Cass. Civ. Sez. I, n.2209/2007).

La risposta del Collegio contabile

In merito ai contratti disciplinati dall’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, i giudici contabili siciliani aderiscono alle indicazioni del giudice di legittimità, precisando che le disposizioni del codice dei contratti rappresentino lex specialis rispetto alle disposizioni civilistiche e che i crediti ceduti attengano a contratti in corso di esecuzione con obbligo di adesione da parte della PA. Ricorda, tuttavia, il Collegio contabile come, il legislatore abbia introdotto con il d.l. n.35/2013 una modifica alla legge n.130/99 inserendo l’art.4-bis dove sono precisate le formalità procedurali richieste per le cessioni di credito nei confronti delle “pubbliche amministrazioni debitrici” chiarendo la caratteristica del credito oggetto della cessione quest’ultimo, laddove vantato nei confronti della P.A. deve essere oltre che liquido ed esigibile, anche “certificato”, così da consentirne da parte del creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Il d.l. 66/2014 con l’introduzione del comma 7 bis che ha previsto che le suddette cessioni possano essere stipulate mediante scrittura privata e che possano essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e prestiti S.p.a. o a istituzioni finanziarie dell’U.E. e internazionali. In particolare è stato stabilito che “le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione”.

Laddove, invece, si tratti della cessione di crediti derivanti da operazioni negoziali diverse da quelle annoverate dall’art. 106 del codice dei contratti (ad es. crediti commerciali derivanti dall’acquisto di beni e servizi) non è prevista la facoltà, per la pubblica amministrazione, di opporre un rifiuto.

Pur se la domanda posta riguarda la cartolarizzazione, per i giudici contabili siciliani, questa non è un contratto differente dalla cessione del credito, ma rappresenta lo scopo precipuo della cessione stessa, finalizzato a facilitare la circolazione di masse di crediti pecuniari attraverso l’incorporazione nei titoli emessi dalla “società veicolo” per finanziare l’acquisto di tali crediti nonché per il pagamento dei costi di cartolarizzazione.

Conclusioni

In definitiva, l’ente locale potrà opporsi alla cessione del credito per le operazioni condotte ai sensi dell’art.106 del codice dei contratti solo se le attività del fornitore sono ancora in corso, mentre non pottrà più rifiutarsi se le attività sono state concluse. Il rifiuto potrà avvenire, se le fatture cedute sono state certificate dalla PA nella piattaforma dei crediti commerciali, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del credito certificato. Al di fuori delle operazioni riguardanti l’art.106 del codice dei contratti l’ente locale non potrà opporsi alla cessione del credito.


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