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L’Ordinanza 658/2020 facciamo chiarezza: aspetti procedurali, contabili e fiscali

Aspetti procedurali: bando e individuazione degli esercizi commerciali fuori dalle regole del dlgs 50/2016 e quindi, su tutto, non necessario possesso dei requisiti previsti per l'art. 80.

Aspetti procedurali: bando e individuazione degli esercizi commerciali fuori dalle regole del dlgs 50/2016 e quindi, su tutto, non necessario possesso dei requisiti previsti per l’art. 80

Aspetti contabili e fiscali: 4 possibili soluzioni.

  1. lettera a) acquisto diretto di generi alimentari da parte dell’Ente e successiva distribuzione

Non vi è dubbio che la spesa vada imputata al macro aggregato 3 (acquisto di beni e servizi) l’esercente, previa sua adesione e individuazione con stipula di convenzione, emetterà FatturaPA per il pagamento del corrispettivo

  1. Erogazione buoni alle famiglie

L’art. 6 – bis del DPR 633/1972 fornisce la definizione di buono corrispettivo: “per buono corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”

La norma fiscale (DPR 633/1972) definisce due tipologie di buoni-corrispettivo:

Buono corrispettivo monouso

Il primo si considera tale se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto.

Il momento impositivo nel caso di specie è proprio il momento del trasferimento del buono stesso.

La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, è rilevante ai fini IVA e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

Buono corrispettivo multiuso

Il secondo, buono corrispettivo multiuso (art. 6-quater DPR 633/1972) si considera tale se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto.

Ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo non costituisce effettuazione di operazioni IVA.

La cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto si considera effettuata al verificarsi dello scambio dei beni, assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo.

In questo caso le soluzioni sono 3 e nascono dalla lettura integrata della norma IVA (nella sua interezza) e dei principi contabili di cui al dlgs 118/2011)

Chiarita la definizione di buono corrispettivo, analizziamo quali potrebbero essere le variabili nella gestione dell’Ordinanza 658.

Gli Enti Locali, oggi, devono fare i conti con un complesso di norme contabili, fiscali ed amministrative nell’affrontare la gestione delle somme, trasferite dal Governo, per la “solidarietà alimentare”.

A nostro avviso, nella gestione dei buoni, possono rilevarsi tre soluzioni.

In questo caso è evidente come La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono monouso dà diritto, è effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono (l’esercizio commerciale convenzionato).

Sarà quindi, sulla base del disposto di cui all’art. 6- ter del DPR 633/1972, considerata resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono e rilevante ai fini IVA.

L’esercizio commerciale che riceve il buono dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto che ha emesso il buono e rilasciare una quietanza di pagamento a favore del soggetto che ha utilizzato il buono.

Nel caso di specie, quindi, il rapporto di commercialità, nell’ambito della gestione dell’Ordinanza 658/2020, si instaura tra Ente Locale (che emette il buono) e Esercizio Commerciale convenzionato (che il buono lo accetta). L’esercizio commerciale dovrà emettere FatturaPA al Comune.

A nostro avviso, nel caso in esame, vista la deroga al codice dei contratti, non può rilevarsi un contratto di appalto e quindi la prestazione resa dall’esercente attività commerciale, ne tantomeno la sua individuazione con convenzione, non dovrà essere sottoposta a verifica di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 art. 3).

Al ricevimento della fattura, previa verifica di cui all’art. 184 comma 4 del TUEL da parte dell’Ufficio Finanziario, (resta fermo l’obbligo previsto dall’art. 48-bis DPR 602/1972 – controlli con Agenzia delle Entrate e Riscossione), si potrà procedere al pagamento.

A nostro avviso questa procedura non è rapida nella sua esecuzione. Sarà necessario dotarsi velocemente di strumenti che consentano l’emissione di detti buoni e la possibilità per gli esercizi commerciali di accettarli, come mezzo di pagamento, e ad ogni singola movimentazione scalare l’importo del buono.

In questo caso la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono dà diritto si considera effettuata al verificarsi dello scambio dei beni, assumendo come pagamento l’accettazione del buono-corrispettivo.

Il rapporto di commercialità si instaura, quindi, tra il beneficiario del buono e l’esercizio commerciale.

Quest’ultimo all’atto dell’accettazione del buono dovrà emettere corrispettivo, poiché ai sensi dell’art. 6 il momento impositivo, nel caso di specie, sarà l’accettazione del buono stesso quale mezzo di pagamento per la cessione dei beni effettuata.

L’esercente attività commerciale dovrà poi emettere una nota debito nei confronti del Comune, soggetto che ha emesso il buono corrispettivo multiuso, per rendicontare l’utilizzo dei buoni e riceverne il pagamento.

Queste due soluzioni, entrambe valide e percorribili, dovranno essere trattate, sotto il profilo contabile dall’Ente come un acquisto di beni e quindi la spesa dovrà essere stanziata al macroaggregato 3.

La questione, in questo caso, è di facile individuazione.

L’Ordinanza 658/2020, all’art. 2 comma 6, indica: “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la paltea dei beneficiari ed il relativo contributo  tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”.

Questa indicazione consente, quindi, di qualificare la disponibilità di risorse da destinare al “sostegno alimentare” quali contributi.

Pertanto, i voucher che verranno erogati alla famiglie destinataria, non dovranno essere qualificati come “buoni-corrispettivo” bensì come contributi a famiglie bisognose: l’Ente imputerà la spesa al macroaggregato 4.

Il rapporto di commercialità si instaurerà tra commerciante, che si è reso disponibile ad accettare i voucher, previa stipula di convenzione, e soggetto beneficiario del voucher stesso.

All’atto dell’accettazione del voucher l’esercente emetterà scontrino e successivamente, secondo quanto disciplinato dal Comune, emetterà una nota debito al Comune per il rimborso dei voucher, previa rendicontazione.

A nostro avviso, la soluzione più consona, anche in virtù del rispetto di quanto disposto dalla Ordinanza 658/2020 è la soluzione numero 3.

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