MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Al predissesto serve una moratoria sugli obiettivi intermedi

di Ettore Jorio

Ultime battute per l’esame per la conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto «Cura Italia», che ha l’esigenza di essere perfezionato presto e bene in considerazione dell’oramai verosimile lunga durata dell’epidemia e quantomeno dei suoi effetti sull’economia nazionale. Ben venga la condivisione parlamentare degli emendamenti elaborati dall’Anci, 42 modifiche delle quali alcune indispensabili (si veda Il Quotidiano defli enti locali e della Pa del 27 marzo). É tuttavia doveroso sottolineare che – al di là della minuziosa attenzione a tutte le problematiche che investono negativamente i Comuni a seguito della crisi da coronavirus in atto – è stata presa in considerazione, solo parzialmente, la soluzione da adottare in favore degli enti locali in conclamato stato di deficitarietà strutturale. Con l’emendamento n. 8 è stata proposta l’inefficacia temporanea, per il triennio 2020-2022, dei controlli centrali esercitabili e dei limiti di spesa eventualmente comminabili in base all’articolo 243 del Tuel, individuati nei primi cinque commi, 3-bis e quarto esclusi. Una proposta che, se condivisa dal Parlamento, darebbe modo, soprattutto ai Comuni e alle città metropolitane, di evitare una seria pericolosa compromissione della erogazione dei servizi essenziali e dell’acquisizione di forniture indispensabili per affrontare l’emergenza. Con l’emendamento n. 9 è stato chiesto, oltre a una facilitazione dei termini previsti per soddisfare i debiti fuori bilancio, il differimento dei pagamenti delle anticipazioni di liquidità godute, con il ricorso alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, attraverso l’accesso al Fondo di rotazione (articolo 243-ter del Tuel). Ciò che ha meravigliato è stata – in presenza di disposizioni utili ai contribuenti per prorogare i pagamenti dei tributi e delle tariffe dovuti agli enti locali di riferimento – la mancata previsione di un emendamento inteso a sospendere alcuni importanti obblighi di merito che incombono sugli enti locali soggetti alle procedure stabilite dagli articoli 243-bis e seguenti. Soprattutto a quelli che si riferiscono agli adempimenti, cui gli enti si sono comunque obbligati, che saranno oggetto delle verifiche infraprocedurali, esercitate dalle Sezioni regionali di controllo, intese a constatare la corretta esecuzione del piano di riequilibrio e del conseguimento degli obiettivi intermedi. Una attività di controllo – sospesa originariamente dall’articolo 4 del Dl 8 marzo 2020 n. 11 – che così com’è allo stato riguarderà anche i periodi eventualmente compromessi dalle naturali conseguenze di disagio economico collettivo. Dunque, occorre dar corso a una sorta di moratoria riferibile agli oneri istituzionali spettanti agli enti locali in ossequio agli obblighi assunti con il ricorso al predissesto. Questo allo scopo di evitare, a causa della povertà di cassa accentuata dalle consequenziali ricadute economiche derivanti dalla emergenza da Covid-19, l’applicazione delle sanzioni che potrebbero addirittura arrivare a imporre il dissesto, agli enti incolpevolmente inadempienti. Non solo. Ad applicare le conseguenze previste dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011, comportanti la sanzione, in caso di reiterato ritardo a perfezionare la dichiarazione del dissesto, comminata dal Prefetto, di scioglimento del Consiglio comunale. Da qui l’esigenza di disporre una moratoria, in favore degli enti locali che abbiano in corso un tale genere di procedura di riequilibrio, dell’obbligo di rispetto degli obiettivi intermedi convenuti, in parte compromessi dalle sopravvenute povertà sociali.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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