MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Buoni spesa, in esercizio provvisorio vale la somma urgenza: dall'Anci le istruzioni e le bozze di delibera

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

La naso di esercizio provvisorio pdf La traccia di delibera in caso di bilancio 2020-22 già approvato Gli enti impossibilitati ad approvare le variazioni di bilancio possono utilizzare la procedura amministrativa prevista per le spese di somma urgenza. A fare il punto sugli aspetti contabili connessi con l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile è Ifel, conuna nota del 31 marzo 2020. Tra i documenti messi a disposizione, anche due schemi di deliberazione di variazione di bilancio (relative al caso di bilancio 2020-2022 già approvatoe al caso di esercizio provvisorio) per agevolare e accelerare l’azione degli enti obbligati a dare esecuzione agli interventi di spesa con la massima sollecitudine. Tra le prime azioni da intraprendere, è innanzi tutto necessario che gli enti effettuino l’immediata variazione di bilancio per inserire in entrata/spesa un importo almeno pari al contributo assegnato all’ente a titolo di «Misure urgenti di solidarietà alimentare» (articolo 1, comma 1 dell’ordinanza). Comuni con bilancio di previsione 2020/22 già approvato La competenza è della giunta, che può approvare la variazione d’urgenza con i poteri del consiglio, salvo ratifica entro i 60 giorni successivi. Comuni in esercizio provvisorio La variazione di giunta (sulla seconda annualità del bilancio 2019-21) non dovrà essere ratificata dal Consiglio per espressa disposizione dell’articolo 1, comma 3 dell’ordinanza n. 658, in quanto sarà di fatto assorbita dall’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, anche nell’ipotesi di ulteriori proroghe del termine di legge di approvazione del documento (attualmente fissato al 31 maggio). Comuni in esercizio provvisorio, con schema di bilancio 2020/22 già adottato dalla giunta Se l’ente si trova in esercizio provvisorio ma lo schema del bilancio 2020-2022 è già stato adottato dalla giunta, si potrà adeguare l’atto con emendamento dell’organo esecutivo (anche oltre i termini regolamentari, articolo 174, comma 2, del Tuel), oppure intervenire con una variazione, successivamente all’approvazione del bilancio, di norma nella stessa seduta consiliare. In merito al parere dell’organo di revisione, Ifel ritiene che i motivi di urgenza possono comportare non solo l’esigenza di celerità nella formulazione del parere, ma anche la possibilità che l’ente deliberi in pendenza della risposta del revisore. La strada della somma urgenza Qualora l’ente non si trovi nella condizione di operare nell’immediato la variazione di bilancio – anche per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso – il sindaco o il responsabile del servizio sociale, dovendo comunque valorizzare le istanze di celerità operativa perseguite dall’ordinanza, potrà procedere alla disposizione della spesa con un proprio atto, operando nel perimetro tracciato dall’articolo 191, comma 3 del Tuel in deroga all’ordinaria disciplina in materia di procedimenti di spesa. Nello specifico, interpretando quanto disposto dal richiamato articolo 191, comma 3 e dalle disposizioni contenute all’articolo 163, comma 3 (secondo periodo) del Tuel (gestione delle “somme urgenze” in esercizio provvisorio), gli interventi per le finalità di solidarietà alimentare, perseguite dall’ordinanza in questione, possono essere disposti con atti urgenti, connotandosi quali legittime spese correnti di somma urgenza. Successivamente – di norma entro 20 giorni dall’ordinazione della spesa, su proposta del responsabile del procedimento – il provvedimento di spesa, nel frattempo già posto in essere, sarà sottoposto alla ratifica del consiglio comunale. Così operando verrebbero coniugate le istanze di celerità con le necessarie rassicurazioni circa il successivo riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio (articolo 194, comma 1, del Tuel), in questo caso solo apparenti, dal momento che la relativa copertura finanziaria risulta già garantita dal contributo assegnato con l’ordinanza della Protezione civile. Le indicazioni di Uncem Con nota del 31 marzo 2020, Uncem suggerisce inoltre ai sindaci di coinvolgere nell’esame dei criteri per l’assegnazione gli enti che si occupano di servizi socio-assistenziali sui territori, le Caritas locali, le organizzazioni che si occupano di distribuzione di «pacchi alimentari», le associazioni del terzo settore, le parrocchie e le altre confessioni religiose che si occupano di sociale e assistenza alle fasce deboli della popolazione. Nel documento si propone anche la valutazione di situazioni di fragilità socio-economica legate alla disoccupazione, all’assenza di contribuzioni pubbliche, ai nuclei familiari numerosi o mono-genitoriali; agli anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione, ai disabili o soggetti senza altro reddito.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


https://www.bilancioecontabilita.it