MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Variazioni di bilancio, basta l'ok di giunta

di Matteo Barbero

Per l’iscrizione a bilancio modalità differenziate a seconda che i comuni abbiano approvato o meno il bilancio. È questa una delle questioni più delicate poste dall’ordinanza di protezione civile n. 658, su cui al momento non vi uniformità di vedute fra gli addetti ai lavori. Chiarito che si tratta di somme aggiuntive (che non vanno confuse con quelle del fondo di solidarietà «ordinario») e che vanno contabilizzate al titolo II dell’entrata, l’art. 1, comma 2, dell’ordinanza afferma che, in caso di esercizio provvisorio, sono autorizzate variazioni contabili con delibera di giunta. La previsione pare ultronea, perché già l’allegato 4/2 del dlgs 118/2011 (punto 8.4) consente variazioni d’urgenza per interventi di somma urgenza. Secondo alcuni, tuttavia, l’ordinanza non potrebbe derogare all’ordine delle competenze fra gli organi fi ssato dalla legge (e segnatamente dal Tuel). Per cui, la variazione sarebbe comunque oggetto di ratifi ca consiliare (eventualmente anche in sede di approvazione del preventivo) e sulla stessa dovrebbe essere acquisito il parere dei revisori dei conti. Secondo la tesi contraria, sostenuta anche dall’Ifel, invece, considerato il carattere emergenziale della misura, è sufficiente il passaggio in giunta e non occorre il parere. Per chi ha approvato il preventivo, invece, la competenza è senz’altro consiliare, ma la giunta può comunque provvedere in via sostitutiva, salvo la necessità di ratifi ca nei successivi 60 giorni. In tal caso, quindi, è sempre necessario il parere dei revisori, che a rigore andrebbe addirittura acquisito sull’atto giuntale e non sulla successiva ratifi ca del Consiglio. Tale tesi, tuttavia, non è pacifi ca e specialmente in questa fase di emergenza sarebbe auspicabile maggiore fl essibilità. Se l’ente si trova in esercizio provvisorio ma lo schema del bilancio 2020-2022 è già stato adottato dalla giunta, si potrà adeguare l’atto con emendamento Giunta (anche oltre i termini regolamentari), oppure intervenire con una variazione, successivamente all’approvazione del bilancio, di norma nella stessa seduta consiliare. Qualora, infi ne, l’ente non si trovi nella condizione di operare nell’immediato – anche per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in corso – seguendo i passaggi sopra brevemente esposti, il sindaco o il responsabile del servizio sociale, dovendo comunque valorizzare le istanze di celerità operativa perseguite dall’ordinanza, potrà procedere alla disposizione della spesa mediante proprio atto, operando nel perimetro tracciato dall’art. 191, comma 3 del Tuel, in deroga all’ordinaria disciplina in materia di procedimenti di spesa.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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